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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19918/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per furto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione, lamentando che non fosse stata operata la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e il secondo anche formulato in modo da sollecitare una rivalutazione del merito, osservando che la motivazione d'appello aveva ricostruito il calcolo della pena e aveva congruamente valorizzato i precedenti penali specifici dell'imputato, ritenuti espressivi di persistente insensibilità ai moniti della giustizia.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ex art. 444 cod. proc. pen.

    richiamato come precedente applicazione di pena in procedimento definito con rito speciale, rilevante ai fini della ricostruzione del calcolo sanzionatorio e del medesimo disegno criminoso.

  • art. 133 c.p.

    criterio per la determinazione della pena, nel cui ambito il giudice ha discrezionalmente valorizzato precedenti penali e personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    ex art. 616 cod. proc. pen.

    fonte della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la motivazione della decisione impugnata e si limiti a una critica generica.
  • La doglianza sulla pena è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia ricostruito in modo comprensibile il criterio di calcolo sanzionatorio, anche in relazione a precedenti definizioni del medesimo disegno criminoso.
  • La determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, purché siano indicati, in modo congruo e логico, gli elementi di cui all'art. 133 c.p.; tali apprezzamenti non sono sindacabili in cassazione se la censura mira solo a una diversa valutazione del merito.
  • La presenza di numerosi precedenti penali specifici può legittimamente essere valorizzata quale indice di maggiore gravità della personalità e di insensibilità dell'imputato ai richiami dell'autorità giudiziaria, ai fini del trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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