Cassazione Penale, Sentenza n. 40508/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 18/07/2022 del Tribunale di Palermo (applicazione della pena concordata: sette mesi e dieci giorni di arresto e euro 3.733,00 di ammenda per i reati previsti dagli artt. 44, lett. b), 71 e 72 del d.P.R. n. 380/2001) per omessa emissione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, in violazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente a tale omissione e che la Corte disponga l'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha precisato che l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa ripristinatoria, obbligatoria e sottratta alla disponibilità delle parti anche in caso di patteggiamento; pertanto l'omessa statuizione sul punto costituisce vizio che giustifica l'annullamento senza rinvio. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione e ha disposto direttamente l'ordine di demolizione del fabbricato e del portico indicati nel capo A.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9
L'ordine di demolizione previsto dalla disciplina edilizia è obbligatorio per le opere abusive; la sua omissione nella sentenza è censurabile e deve essere sanata dal giudice, anche d'ufficio in sede di cassazione quando ricorra il caso.
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44 lett. b), 71, 72
artt. 44 lett. b), 71, 72
Norme sostanziali che puniscono le realizzazioni edilizie abusive; la condanna per tali reati attiva l'obbligo di disporre le misure ripristinatorie come l'ordine di demolizione.
Codice di procedura penale, artt. 444 e segg.
Disposizioni sul patteggiamento; anche quando viene applicata la pena concordata, le statuizioni obbligatorie previste dalla legge (quali l'ordine di demolizione) non rimangono nella disponibilità delle parti.
Codice di procedura penale, art. 606
Fondamento procedurale per il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento, anche al fine di censurare l'omessa applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7
Richiamata in giurisprudenza per chiarire che la demolizione ha natura ripristinatoria e non può essere ricondotta alla nozione di 'pena' ai fini dell'art. 7 CEDU; quindi non assume natura punitiva soggetta a talune tutele penali.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento per reati edilizi, il giudice è obbligato ad ordinare la demolizione delle opere abusive e/o il ripristino dello stato dei luoghi: tale statuizione è inderogabile e non dipende dall'accordo tra le parti.
- La demolizione ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria, non è considerata pena alla luce della giurisprudenza CEDU/Cassazione e quindi è una misura obbligatoria che il giudice penale deve disporre quando previsto dalla legge.
- L'omissione dell'ordine di demolizione nella sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione e legittima l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a tale omissione; la Corte può anche adottare direttamente il provvedimento dovuto.
- Le statuizioni aventi natura pubblicistica e ripristinatoria non rientrano nella disponibilità delle parti nel processo penale; al giudice spetta un potere autonomo e dovuto di disporle.
- Per valutare la correttezza di una sentenza di patteggiamento che riguarda abusi edilizi occorre verificare non solo la congruità della pena concordata, ma anche la presenza delle misure obbligatorie previste dalla normativa edilizia e paesaggistica.
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