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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24908/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 25/06/2020 che, in appello, aveva escluso il reato relativo al capo C) (inosservanza della prescrizione) e confermato la condanna per il capo A) (tentato furto). Il ricorrente deduceva: 1) errata valutazione delle prove e mancata considerazione della configurabilità del reato impossibile (richiamando art. 192 c.p.p., artt. 49 e 56 c.p.); 2) erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen. (esposizione alla pubblica fede) e della n. 2) (violenza sulle cose); 3) inosservanza delle norme sulle circostanze attenuanti (artt. 62-bis e 62, n. 4).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato in gran parte il ricorso, ritenendo fondate solo le doglianze relative all'applicazione dell'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede (art. 625, primo comma, n. 7). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante, escludendola, e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo esclusivamente per il nuovo esame del trattamento sanzionatorio (possibile riflesso sulla determinazione della pena). Per il resto il ricorso è stato rigettato: confermata la responsabilità per il tentato furto (tenendo conto anche della confessione) e confermata l'esclusione delle attenuanti invocate.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama il ruolo della motivazione e della valutazione delle prove: la Cassazione ritiene congrua la valutazione delle sentenze di merito che hanno valorizzato dichiarazioni degli operanti, teste oculare e confessione dell'imputato

  • art. 49 cod. pen.

    Definizione di tentativo: applicata per confermare la configurazione del tentato furto in presenza di azioni dirette in modo idoneo e non escludibili dalla confessione e dalle prove

  • art. 56 cod. pen.

    Regola il tentativo: la Corte ha richiamato l'orientamento che distingue tra reato impossibile per inesistenza assoluta dell'oggetto e casi di temporanea o accidentale mancanza dell'oggetto, ritenendo che solo il primo integri il reato impossibile

  • art. 625, primo comma, cod. pen.

    Distinzione tra le circostanze aggravanti: la Corte ha ritenuto sussistente la 'violenza sulle cose' (n.2) in base al tentativo di forzare il portabagagli con uno strumento metallico, ma ha escluso l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (n.7) perché implicitamente non considerata dal giudice di primo grado e non provata

  • art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen.

    Attenuante per danno di speciale tenuità: la Corte ha confermato che tale attenuante può essere applicata anche al tentativo solo quando sia possibile, con certezza, desumere l'entità minima del danno ipotetico; in mancanza, va esclusa

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce degli elementi (fuga, precedenti, misura di prevenzione) ritenuti decisivi dal giudice

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma processuale richiamata per la procedura scritta (requisitoria scritta) durante il procedimento in Cassazione; utilizzata per la presentazione della requisitoria del P.G.

Massime di principio

  • La confessione dell'imputato costituisce elemento probatorio molto rilevante e può integrare le dichiarazioni dei testi nella conferma della responsabilità per il reato tentato
  • Il reato impossibile è configurabile solo se l'oggetto del reato è inesistente in senso assoluto o originario; la semplice mancanza temporanea o accidentale dell'oggetto non basta a configurare l'impossibilità
  • Per l'aggravante della "violenza sulle cose" è sufficiente una condotta materiale di forzatura o danneggiamento anche se il bene non giunge ad essere rinvenuto, purché la condotta sia provata; per l'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede" è necessaria una concreta esposizione/prova che renda la cosa pubblicamente esposta/attribuibile
  • L'esclusione o inclusione di una circostanza aggravante può incidere sulla determinazione della pena e giustificare l'annullamento con rinvio se la valutazione sanzionatoria del giudice di merito si è basata su quelle circostanze
  • L'applicazione dell'attenuante per danno di speciale tenuità nei reati contro il patrimonio, anche al tentativo, richiede una convincente valutazione ipotetica del danno che si sarebbe concretamente verificato in caso di riuscita del reato
  • Nel valutare le attenuanti generiche il giudice non è tenuto a prendere in esame ogni elemento favorevole dedotto: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti per motivare il diniego

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