Cassazione Civile, Ordinanza n. 10166/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controlli della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, recuperando a tassazione, ai fini IVA, IRES e IRAP, incassi non contabilizzati emersi da documentazione extracontabile rinvenuta in perquisizioni, oltre a compensi in nero corrisposti allo chef senza ritenuta. La società aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano riconosciuto la deducibilità di alcuni costi non contabilizzati e lo scorporo dell'IVA dai ricavi in nero. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e 109 d.P.R. 917/1986, sostenendo che, trattandosi di accertamento analitico-induttivo, i costi non potevano essere riconosciuti forfettariamente ma solo se rispondenti ai requisiti di legge, e che non era stato verificato se fossero già stati contabilizzati; 2) violazione degli artt. 13 e 18 d.P.R. 633/1972, sostenendo che non fosse consentito scorporare l'IVA dai ricavi in nero, perché l'imposta non risultava applicata né provata la sua incorporazione nel prezzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha ritenuto corretto il riconoscimento dei costi emergenti dalla contabilità parallela, perché se è ammessa la deduzione di costi determinati presuntivamente, a maggior ragione sono deducibili quelli risultanti dalla documentazione extracontabile utilizzata per ricostruire i ricavi; ha inoltre affermato che le ulteriori censure sul merito della valutazione probatoria non sono scrutinabili in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, nei ricavi occulti ricostruiti analitico-induttivamente, l'IVA non può essere scorporata ai fini della determinazione del reddito imponibile se non risulta provata la sua effettiva applicazione/incorporazione nel prezzo, richiamando anche il principio di neutralità dell'IVA e l'indeducibilità dell'imposta ex art. 99 TUIR. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene evocato come vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973
è la norma sull'accertamento analitico-induttivo richiamata per censurare la decisione di merito e per delimitare il tema della deducibilità dei costi.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 633/1972
è richiamato come base dell'accertamento IVA operato in via analitico-induttiva.
è invocato dall'Agenzia per sostenere che i costi deducibili debbano presentare i requisiti di competenza, certezza e determinabilità previsti dalla norma.
richiamato per sostenere che l'IVA non potesse essere scorporata dai ricavi occulti.
richiamato insieme all'art. 13 per negare lo scorporo dell'IVA dai ricavi in nero.
art. 60, comma 7, d.P.R. 633/1972
è richiamato per evidenziare che la rivalsa dell'IVA accertata è disciplinata come facoltativa e successiva al pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi.
è valorizzato dalla Corte come ulteriore base dell'indeducibilità, ai fini del reddito d'impresa, delle imposte sui redditi e di quelle per le quali è prevista rivalsa anche facoltativa.
Massime di principio
- In tema di accertamento analitico-induttivo, i costi possono essere sottratti ai maggiori ricavi anche sulla base di elementi presuntivi; a fortiori sono deducibili i costi che emergano dalla contabilità parallela utilizzata dall'Ufficio per ricostruire i ricavi non dichiarati.
- Le censure che investono l'attendibilità della contabilità extracontabile o la ricostruzione fattuale dei costi e dei ricavi appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua.
- I ricavi in nero ricostruiti in via analitico-induttiva non consentono automaticamente lo scorporo dell'IVA ai fini della determinazione del reddito imponibile: lo scorporo è ammissibile solo se risulti provato che l'imposta sia stata effettivamente applicata o incorporata nel prezzo delle operazioni.
- Quando l'IVA non risulti applicata o non sia provata la sua applicazione, essa non può essere dedotta/scorporata dal maggior volume d'affari ricostruito, anche in ragione del principio di neutralità dell'imposta e dell'indeducibilità delle imposte prevista dal TUIR.
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