Sentenza n. 3810/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 23 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia con il profilo di funzionario statistico (Codice 01), pubblicata sul Portale InPA; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, nonché della scheda di valutazione dei titoli relativa al ricorrente, nelle parti in cui non sono stati attribuiti a quest’ultimo i punti in ragione del suo titolo di laurea e del relativo voto; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente; e per l’accertamento - del diritto del signor Mantaci Carmelo ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 29,75 invece di 27,25 punti assegnati; - del diritto del signor Mantaci Carmelo all’inserimento del suo nominativo nella graduatoria finale nella posizione che gli spetta all’esito dell’attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli; nonché per l’annullamento del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti presentata il 2 ottobre 2025; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti con la citata istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad esibirli e rilasciarne copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico per 23 funzionari statistici, mancata attribuzione di 2,5 punti per un diploma universitario e silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso, la scheda di valutazione dei titoli e gli atti della Commissione giudicatrice, sostenendo che non gli fossero stati attribuiti 2,5 punti per il Diploma universitario in Statistica e Informatica per le Amministrazioni pubbliche, conseguito con votazione 68/70 e ritenuto equipollente alla laurea L-41. Ha chiesto l’accertamento del corretto punteggio complessivo, pari a 29,75 invece dei 27,25 punti assegnati, e il conseguente inserimento nella posizione spettante in graduatoria. Ha inoltre impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 2 ottobre 2025, chiedendo l’esibizione e il rilascio della documentazione richiesta. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale RIPAM e di Formez PA rispetto alla procedura concorsuale, assumendo che la competenza spettasse alla Commissione esaminatrice, nonché il difetto di legittimazione del Ministero e della Commissione RIPAM rispetto all’accesso, ritenendo competente Formez PA.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni di rito. Ha ritenuto legittimamente presenti nel giudizio il Ministero della Giustizia, quale amministrazione presso cui i vincitori sarebbero stati assunti, la Commissione Interministeriale RIPAM, competente ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 ad adottare e validare atti connessi alle procedure concorsuali, e Formez PA, quale ente del quale la Commissione RIPAM si avvaleva secondo il bando. Nel merito, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere su entrambe le domande. Quanto alla graduatoria, la Commissione esaminatrice, con successivo verbale, aveva riconosciuto i 2,5 punti rivendicati, portando il punteggio a 29,75 e collocando il ricorrente al 47° posto; la graduatoria era stata quindi rettificata. Quanto all’accesso, tutta la documentazione richiesta era stata depositata in giudizio, con soddisfazione della pretesa ostensiva. Le spese sono state integralmente compensate, considerato il tempestivo intervento in autotutela sulla graduatoria e, per l’accesso, il fatto che l’impugnazione del silenzio era stata legittimamente proposta quando il termine per reagire non era ancora decorso e che il ritardo nell’evasione era tollerabile in ragione dell’aggravio di lavoro connesso alle procedure concorsuali.
Norme richiamate
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti previsti dalla norma
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e il rispetto dei termini processuali.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici
La Commissione Interministeriale RIPAM è titolare di competenze proprie sugli atti connessi alle procedure concorsuali e può essere parte necessaria o comunque legittimata nel giudizio relativo alla graduatoria.
Massime di principio
- L’amministrazione presso cui i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estranea al giudizio avente a oggetto gli atti della procedura concorsuale, anche se gli effetti immediati dell’atto impugnato sono imputabili ad altro organo o organismo.
- La Commissione Interministeriale RIPAM è legittimata rispetto alle controversie sugli atti concorsuali quando la legge le attribuisce competenze autonome quali l’approvazione e l’indizione dei bandi, la nomina delle commissioni, la validazione delle graduatorie, l’assegnazione dei vincitori e l’adozione degli ulteriori atti connessi alla procedura.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione modifica la valutazione contestata, attribuisce il punteggio rivendicato e rettifica la graduatoria, determinando il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere in materia di accesso si verifica quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione deposita o rende disponibili tutti i documenti richiesti, soddisfacendo integralmente l’interesse ostensivo.
- La tempestiva autotutela dell’amministrazione e il soddisfacimento della domanda di accesso possono giustificare la compensazione integrale delle spese, anche quando l’impugnazione del silenzio era stata legittimamente proposta prima dell’evasione dell’istanza.
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