Cassazione Penale, Ordinanza n. 39628/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili. Ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe valorizzato adeguatamente elementi indicativi dell'unicità del disegno criminoso, in particolare l'omogeneità delle violazioni penali e la prossimità temporale delle condotte, e che la motivazione non avrebbe confutato compiutamente gli argomenti difensivi. La Corte rileva che il giudice di merito aveva invece esaminato tutti gli elementi rilevanti, ritenendo che gli illeciti fossero espressione di dolo d'impeto e di reazioni estemporanee e contingenti, incompatibili con la prova di una originaria programmazione unitaria; il ricorso si risolveva quindi in una richiesta di alternativa lettura del materiale fattuale, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse adeguata e logicamente coerente, e che la censura del ricorrente mirasse soltanto a una rivalutazione del merito degli elementi di fatto e degli indici sintomatici della continuazione, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
norma invocata per ottenere, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
dedotta come base del motivo per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
dedotta come base del motivo per vizio di motivazione; il controllo di legittimità è limitato alla coerenza logica e all'assenza di manifeste illogicità
compatibili con i requisiti di cui all'art. 81 cod. pen.
norma richiamata quale parametro sostanziale della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati presuppone la prova di un originario e unitario disegno criminoso; non è sufficiente la sola omogeneità dei reati o la vicinanza temporale delle condotte se il giudice di merito, con motivazione non manifestamente illogica, le ricostruisce come episodi estemporanei o espressione di dolo d'impeto.
- In sede di legittimità, la censura contro il diniego della continuazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice dell'esecuzione.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile, della sua coerenza e dell'assenza di manifesta illogicità; non è consentita una revisione del merito degli indizi relativi all'unicità del disegno criminoso.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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