Cassazione Civile, Ordinanza n. 30218/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo a imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione a una sentenza del Tribunale di Messina, nella quale una delle parti del giudizio originario era dante causa del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per asserita tardività, ritenendo non provata la data di notifica dell'atto impugnato e quindi non verificabile il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dal processo tributario. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità nonostante la data dell'avviso e la consegna del ricorso all'Ufficio finanziario consentissero di desumere la tempestività, e che il giudice avrebbe dovuto ordinare l'esibizione del ricorso notificato o comunque della documentazione rilevante; il secondo motivo, sul merito della pretesa fiscale, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità adottata dalla CTR. Ha affermato che il controllo sulla tempestività del ricorso tributario è doveroso per il giudice e che, quando manchi in atti la documentazione necessaria a verificare la data di notifica dell'atto impugnato o del ricorso, il giudice deve prima ordinare l'esibizione degli originali ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992; solo in caso di mancata ottemperanza può pronunciarsi l'inammissibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parte della disciplina del ricorso nel processo tributario, senza autonoma decisività nella motivazione finale.
Stabilisce il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato per proporre ricorso al giudice tributario.
Costituisce la chiave del regime delle inammissibilità nel processo tributario: ove sorgano contestazioni, il giudice deve ordinare l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti; l'inammissibilità opera come extrema ratio solo se la regolarità non sia altrimenti verificabile.
Richiamato per il caso di documenti prodotti in copia fotostatica: l'amministrazione deve contestarne la conformità all'originale, e il giudice, in tal caso, deve ordinare la produzione dell'originale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardività del ricorso è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, salvo giudicato e salvo che la verifica richieda l'esame di documenti non prodotti nel merito.
- Le cause di inammissibilità del ricorso tributario devono essere interpretate restrittivamente, perché costituiscono una sanzione processuale di extrema ratio.
- Quando la tempestività dell'impugnazione non sia dimostrata documentalmente ma sia possibile colmare il deficit probatorio mediante esibizione degli originali, il giudice deve ordinare l'integrazione documentale prima di dichiarare l'inammissibilità.
- La prova della tempestività dell'impugnazione non può essere pretesa in modo formalistico oltre i casi in cui, all'esito del controllo e dell'eventuale ordine di esibizione, permanga l'impossibilità di accertare la ritualità del ricorso.
Come è indicizzato
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