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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32814/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non risultava eseguita alcuna notificazione del ricorso per cassazione. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non ha disposto sulle spese, in difetto di notificazione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il provvedimento del Tribunale di Sanremo, lamentando la nullità di alcune notificazioni di atti a lui destinati nel corso di un procedimento di pignoramento presso terzi. Tuttavia, dagli atti esaminati dalla Corte è emerso che il ricorso per cassazione non era stato materialmente notificato ad alcuna parte. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio il difetto assoluto di notificazione dell'impugnazione, qualificandolo come causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    viene richiamato come base formale del ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento del tribunale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    è il rito camerale sulla cui proposta di definizione la causa è stata trattenuta in decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, impone l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione integra causa di inammissibilità dell'impugnazione, essendo equiparabile, quanto agli effetti, all'inesistenza giuridica della notificazione.
  • Quando il ricorso per cassazione non risulti notificato ad alcuna parte, la Corte può dichiararne l'inammissibilità anche in assenza di costituzione degli intimati.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
  • Se il ricorso non è stato notificato, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite nei confronti delle controparti intimati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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