Cassazione Penale, Sentenza n. 5578/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 7/10/2020 del Giudice di Pace di Teramo che lo aveva condannato a euro 5.000,00 di ammenda per il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. 25/7/1998 n.286, sostenendo che il successivo rinnovo del permesso di soggiorno (16/4/2019) ed una sentenza assolutoria del 18/10/2019 relativa a fatto anteriore avrebbero eliminato la tipicità o la punibilità della condotta contestata. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per non aver considerato la regolarizzazione sopravvenuta.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Rileva che il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno intervenuto il 16/04/2019 è sopravvenuto rispetto alla data di consumazione del reato (fino al 30/10/2017) e non incide sulla tipicità o punibilità della condotta. Si afferma la natura dell'art.10-bis: punisce comportamenti (ingresso e permanenza illegale), non una condizione personale. Di conseguenza il ricorso viene respinto quale inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
La norma punisce il comportamento di "fare ingresso" e il "trattenersi" nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni; la condizione di "clandestinità" è conseguenza della condotta illecita e non una situazione personale esente da responsabilità. Il rilascio del permesso sopravvenuto dopo la consumazione non elimina la punibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 250/2010
Conferma la compatibilità costituzionale dell'art.10-bis: la norma non criminalizza uno stato personale ma un comportamento e tutela l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori
Cass. Sez.1 n. 43472 del 19/09/2013
Riferimento giurisprudenziale sulla natura permanente della condotta di permanenza illegale
Cass. Sez.1 n. 44453 del 23/09/2013
Ulteriore giurisprudenza in tema di rilevanza penale della condotta di ingresso e permanenza illegale e sulla tutela dell'interesse statale ai flussi migratori
Norma invocata per la comminazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno intervenuto dopo la data di consumazione della condotta illegale non elimina la punibilità per l'ingresso o la permanenza illegale antecedente.
- L'art.10-bis punisce comportamenti (ingresso istantaneo; permanenza di natura permanente) e non la semplice condizione personale: la "clandestinità" è effetto della condotta penalmente illecita.
- Per contestare efficacemente una condanna per ingresso/permanenza illegale è necessario dimostrare una regolarizzazione anteriore o contemporanea alla data contestata o fatti che incidano direttamente sulla instaurazione del reato, non atti sopravvenuti.
- Sentenze o provvedimenti relativi a periodi non sovrapponibili di fatto non producono automaticamente efficacia esimente rispetto a contestazioni su date diverse; la sovrapponibilità temporale è decisiva.
- Un ricorso privo di rilievo sul piano giuridico e fattuale può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare previamente rilevanza temporale e sostanziale degli elementi di difesa.
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