Cassazione Penale, Sentenza n. 45218/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Albano ha chiesto, mediante istanza ex art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili (punti 1-3 del provvedimento impugnato). Il Tribunale di Potenza ha rigettato l'istanza ritenendo ostativa la "eterogeneità esecutiva" delle condotte: i reati erano stati commessi in luoghi diversi (Senigallia, Rionero in Vulture, Tito), attinenti beni giuridici differenti (furto, sostituzione di persona, violazione del foglio di via) e quindi non riconducibili a un unico programma criminoso preordinato. Albano ha impugnato per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'esistenza di correlazione e contiguità temporale tra i fatti; il pubblico ministero in Cassazione ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede che le violazioni siano parte integrante di un unico programma criminoso originariamente progettato nelle sue linee essenziali. La Corte ha ritenuto corretto il rilievo del giudice di merito in ordine all'eterogeneità delle condotte (diversi luoghi, beni giuridici diversi, modalità eterogenee) che indica una propensione a delinquere riconducibile a istituti diversi dalla continuazione (es. recidiva, abitualità), e non prova di una preordinazione unitaria. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina che permette, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati se risultano parte di un unico programma criminoso originariamente preordinato; la Corte richiede dimostrazione di una progettazione unitaria non desumibile da mere congetture.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma richiamata insieme all'art. 671 c.p.p. per la determinazione del trattamento sanzionatorio in caso di riconoscimento della continuazione (combinato disposto che può mitigare il cumulo delle pene quando i reati siano parte di un unico disegno criminoso).
Giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, A- Daniele; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo)
Principi che individuano gli elementi per desumere l'ideazione unitaria di più condotte: è necessaria l'esistenza di un programma criminoso deliberato per conseguire un fine determinato e concepito nelle sue caratteristiche essenziali.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro)
Ulteriori precisazioni secondo cui la verifica della preordinazione non può basarsi su indici meramente presuntivi o congetture processuali; la reiterazione delle condotte può essere piuttosto indizio di recidiva, abitualità o professionalità nel reato, istituti distinti dalla continuazione.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede la dimostrazione che i reati siano stati concepiti nell'ambito di un unico programma criminoso originario; la sola contiguità temporale non è sufficiente.
- La diversità di luoghi, di beni giuridici offesi e di modalità operative può essere indizio contrario al riconoscimento della continuazione: tali elementi possono indicare una propensione reiterata a delinquere (recidiva/abitualità) piuttosto che un disegno unitario.
- Il giudice dell'esecuzione non può riconoscere la continuazione sulla base di mere congetture o presunzioni: è necessario un riscontro probatorio concreto, preferibilmente desumibile dalle motivazioni delle sentenze irrevocabili che costituiscono presupposto dell'istanza.
- In fase difensiva, per ottenere il riconoscimento della continuazione è utile documentare e dimostrare nei giudicati presupposti elementi di un progetto comune (stesso scopo, modalità analoghe, pianificazione); occorre far emergere dalle sentenze motivazioni che attestino l'unitarietà dell'azione criminosa.
- Quando la continuazione è esclusa, le conseguenze sanzionatorie possono comunque essere valutate alla luce di altri istituti (recidiva, abitualità, professionalità), che però hanno effetti diversi e non sempre favorevoli al reo rispetto al regime della continuazione.
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