Cassazione Penale, Ordinanza n. 16833/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato una condanna a 4 anni, 4 mesi di reclusione ed euro 1.400 di multa pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per più reati, tra cui alcune violazioni in materia di armi e ricettazione, con richiamo anche ad altro. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente valorizzato la pericolosità e che, per calcolare il termine infraquinquennale, dovesse aversi riguardo alla data di commissione del reato precedente e non a quella della condanna; con il secondo si contestava la determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente argomentato sul giudizio di maggiore pericolosità, valorizzando la persistente contiguità dell'imputato ad ambienti criminali e chiarendo che, ai fini della recidiva infraquinquennale, il riferimento è alla data della condanna precedente e non a quella del fatto-reato. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la motivazione sulla pena, fondata su gravità del fatto e precedenti penali, esprimeva un corretto esercizio della discrezionalità del giudice di merito non sindacabile in cassazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ai fini della recidiva infraquinquennale il termine si calcola con riferimento alla data della condanna precedente cui la recidiva si riferisce, non alla data di commissione del reato precedente.
Norme indicate come base della condanna confermata nei gradi di merito, relative ai reati oggetto del giudizio.
Norma indicata tra quelle poste a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito, relativa alla ricettazione.
Non citato espressamente, ma la declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche previste per il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La recidiva infraquinquennale va valutata con riferimento alla data della condanna per il precedente reato, non alla data di commissione di quel reato.
- Il giudizio di maggiore pericolosità richiesto per il riconoscimento della recidiva può essere fondato su elementi sintomatici della persistente vicinanza dell'imputato ad ambienti criminali, purché adeguatamente motivati.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se sorretta da motivazione logica e coerente basata su gravità del fatto e precedenti penali, non è censurabile in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del merito.
- In cassazione sono inammissibili le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale valutativo compiuta dai giudici di merito, quando le argomentazioni impugnate siano già logicamente e giuridicamente adeguate.
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