Cassazione Civile, Sentenza n. 28120/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avviso di accertamento relativo al 2006 per IRES, IVA e IRAP: l'Amministrazione aveva contestato ricavi e plusvalenze derivanti dalla vendita di un immobile e di beni aziendali (autoveicoli) ritenendo imponibili sia il prezzo di vendita come ricavo sia la plusvalenza; contestata altresì la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con riferimento all'IVA (classificazione della stessa come tributo non armonizzato dalla CTR). La ricorrente denunciava duplicazione di tassazione (doppia imposizione), carenze motivazionali e nullità della decisione d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso ritenendo: 1) insoddisfacente e meramente apparente la motivazione della CTR in ordine alla contemporanea tassazione di ricavi e plusvalenze (violazione e non corretta applicazione delle norme del Tuir, con rischio di doppia imposizione); 2) errata qualificazione dell'IVA come tributo non armonizzato da parte della CTR: l'IVA è tributo armonizzato e, in assenza di contraddittorio preventivo, il giudice di merito deve verificare la "prova di resistenza" fornita dal contribuente. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania per un nuovo giudizio in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti.
Norme richiamate
Costituzione
art. 53, art. 23, art. 97
Richiamati in relazione ai principi di capacità contributiva, ragionevolezza dell'azione amministrativa e legalità del procedimento; utilizzati per valutare profili di doppia imposizione e garanzie procedimentali
Norme sul trattamento fiscale di ricavi e plusvalenze: la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente valutato la disciplina Tuir impedendo di capire se e come fosse evitata una duplice tassazione per la stessa operazione
art. 34, comma 2, n. 4; art. 36, comma 2, n. 4
Norme processuali tributarie sul contenuto e motivazione degli atti giurisdizionali: censurate decisioni di merito per motivazione meramente apparente o per adesione senza autonoma valutazione
art. 112; art. 132, comma 2, n. 4; art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Art. 112 richiamato per obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni dedotte; art. 132/360 indicano i vizi impugnati (omessa motivazione, violazione di legge, ecc.) che hanno giustificato la cassazione
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Riferimento al principio del contraddittorio preventivo e alle garanzie procedimentali che l'Amministrazione deve rispettare; la CTR è stata censurata per aver ritenuto l'IVA non soggetta a regime armonizzato e quindi fuori dal vincolo generalizzato del contraddittorio
Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE)
Principio che l'IVA è tributo armonizzato: da ciò deriva che in assenza di contraddittorio preventivo il giudice deve valutare se il contribuente abbia fornito la prova di resistenza
Atto di parte (ricorso d'appello)
"anche qualora si volesse dare ragione all'Agenzia delle Entrate in merito alla quantificazione delle stesse plusvalenze, nel caso di specie si è, in ogni caso, in presenza di una palese doppia imposizione per la stessa operazione. Va ribadita pertanto, la tesi subordinata esposta al punto 7 del ricorso introduttivo (pag. 34) in quanto l'operazione di vendita dell'immobile (riassunta a pag. 11 della relazione del CTU) è stata tassata quantomeno due volte"
Elemento probatorio che dimostra come la questione della doppia imposizione fosse stata sollevata e reiterata in appello; rilevante per il sindacato di legittimità sulla motivazione della CTR
Decisione della CTR (citazione)
"(ferma restando l'ascrivibilità del prezzo di vendita a titolo di ricavi)"; "un generalizzato obbligo di contraddittorio … sussiste … esclusivamente per i tributi 'armonizzati', mentre per quelli 'non armonizzati' (quali, ad esempio e principalmente, le imposte sui redditi e l'IVA) non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché lo stesso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito"
La Cassazione ha ritenuto questa argomentazione della CTR errata e/o meramente apodittica: la qualificazione dell'IVA come non armonizzata è sbagliata e la frase non spiega come si evita la doppia imposizione
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale recupera a tassazione sia il ricavo della vendita sia la plusvalenza connessa, il giudice deve verificare e motivare come ciò sia compatibile con le norme del Tuir per evitare il fenomeno della doppia imposizione.
- La CTR (o qualunque giudice d'appello) non può limitarsi ad aderire pedissequamente alla decisione di primo grado: deve fornire autonoma e specifica motivazione su tutte le questioni rilevanti sollevate dalle parti (art. 112 c.p.c.).
- L'IVA è un tributo armonizzato: in mancanza di contraddittorio preventivo instaurato dall'Amministrazione, incombe sul giudice di merito l'accertamento se il contribuente abbia fornito la "prova di resistenza"; la mancata verifica è motivo di censura in cassazione.
- La mera espressione apodittica in motivazione (affermazioni non argomentate) è viziabile in cassazione e può determinare la riforma o la cassazione della decisione impugnata.
- In contenziosi tributari relativi a imposte armonizzate occorre controllare sempre se siano stati rispettati i profili procedurali (contraddittorio preventivo); in caso di inosservanza il contribuente deve essere messo in condizione di dimostrare la prova di resistenza.
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