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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28126/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso principale (R.G. 30936/2019) verteva sulla nullità del procedimento per difetto di integrità del contraddittorio e sulla invalida notificazione di atti all'estero (in particolare a Paolo Verni), con contestazione dell'interpretazione della Corte d'appello circa l'esigenza della ricevuta di ritorno e della traduzione ai sensi del Regolamento CE n. 1393/2007. Il ricorso R.G. 9125/2023 (presentato da Torraca) impugnava la pronuncia che aveva dichiarato inammissibile la domanda di revocazione, deducendo un errore materiale circa le modalità di notificazione (notifica effettuata tramite gli organi designati dal Regolamento 1393/2007 e documentata con il certificato di espletamento di cui all'art. 10). È stata altresì discussa la questione della tempestività del ricorso per cassazione alla luce della precedente notificazione della citazione per revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, accolto il ricorso R.G. 9125/2023 e cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4340/2022. Ha revocato la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5124/2018 (che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetti di notificazione) riconoscendo che la notificazione era stata effettuata tramite gli organi designati dal Regolamento CE n. 1393/2007 e che il certificato di espletamento (modulo standard, timbro d'ufficio) doveva essere ritenuto idoneo a comprovare la notificazione. Ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, diversa composizione, per il giudizio rescissorio e per i necessari accertamenti di fatto. Per effetto della revoca, i ricorsi per cassazione iscritti nel procedimento R.G. 30936/2019 sono stati dichiarati inammissibili (sopravvenuta perdita dell'oggetto) e le questioni saranno riesaminate nel giudizio di rinvio. La Corte ha precisato la non imposizione di ulteriore contributo unificato per gli appellanti nel procedimento R.G. 30936/2019, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio

    art. 2, art. 4, art. 8, art. 10, art. 14

    La notificazione tra autorita' designate ai sensi dell'art. 2 e segg. e' valida; il certificato di espletamento previsto dall'art. 10, redatto secondo il modulo standard dell'Allegato I e munito del timbro dell'ufficio, e' idoneo a comprovare l'avvenuta notificazione anche in assenza di ricevuta di ritorno postale; l'obbligo di traduzione previsto dall'art. 8 va valutato concretamente e non puo' essere usato automaticamente per escludere la validita' della notificazione quando la procedura comunitaria e il certificato attestano l'esecuzione.

  • Codice di procedura civile

    Un errore di fatto percettivo (circostanza decisiva non controversa sulle modalita' di notificazione) integra vizio suscettibile di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.

  • Codice di procedura civile

    La fase rescindente e la relativa decisione sono regolate dagli effetti della revoca: la Cassazione decide sulla revoca e rinvia al giudice di merito per il giudizio rescissorio.

  • Codice di procedura civile

    Nel caso concreto e' stato ritenuto applicabile il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione di revocazione, secondo il regime transitorio richiamato.

  • Codice di procedura civile

    art. 291; art. 331, comma 2

    Riguardano la rinnovazione della notificazione per sanare vizi; la Corte ha valutato la rilevanza e la possibilita' di rinnovazione ma ha ritenuto che la documentazione prevista dal Regolamento comunitario fosse comunque idonea a provare la notificazione.

  • Codice di procedura civile

    art. 375, comma 1, n. 1; art. 380-bis

    Richiamati in relazione alle formalita' procedurali di definibilita' e all'istruttoria delle memorie a seguito di iniziativa del Collegio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'obbligo di versamento di ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti nel procedimento divenuto inammissibile per effetto della revoca sopravvenuta.

Massime di principio

  • La notificazione transfrontaliera effettuata tramite gli organi designati dal Regolamento CE n. 1393/2007 puo' essere comprovata validamente mediante il certificato di espletamento di cui all'art. 10 (modulo standard e timbro d'ufficio); non e' necessariamente richiesta la ricevuta di ritorno postale italiana.
  • Un errore di fatto decisivo relativo alle modalita' di notificazione (ad es. l'errata percezione che la notifica fosse stata fatta tramite servizi postali anziché tramite autorita' designate) integra vizio rimediabile con il rimedio della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
  • Se la Cassazione accoglie la revocazione di una sentenza di appello, le impugnazioni che avevano come oggetto quella sentenza diventano inammissibili per sopravvenuta perdita dell'oggetto e le questioni saranno nuovamente esaminate nel giudizio di rinvio/rescissorio.
  • In presenza di piu' ricorsi connessi, e' opportuna la riunione (anche per analogia dell'art. 335 c.p.c.) per decidere compiutamente le questioni comuni; le decisioni sul regime dei termini (ad es. l'effetto della notificazione della citazione per revocazione sulla decorrenza del termine breve per cassazione) richiedono valutazione del contesto procedurale e del regime transitorio applicabile.
  • Per difendere efficacemente la validita' di notifiche estere, conviene conservare e produrre il certificato previsto dal Regolamento 1393/2007 e ogni documento dell'autorita' notificante (timbri, modulo standard) piuttosto che affidarsi esclusivamente alla ricevuta di ritorno nazionale.

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