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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28195/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della deliberazione assembleare del 13/01/2015 che aveva nominato amministratore la Re Gesta Property s.r.l., per mancato possesso, da parte dei soggetti incaricati (P.C. e R.D.B.), dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 71-bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile; dedotta la nullità della nomina e richiamata altresì la disciplina di tutela del consumatore (d.lgs. n.206/2005, artt. indicati). Si censura inoltre la tesi che la carenza di requisiti comporti soltanto la cessazione dall'incarico e non la nullità della nomina.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui la deliberazione assembleare che nomini amministratore un soggetto privo dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dall'art. 71-bis disp. att. c.c. è nulla per contrarietà a norma imperativa. Ha affermato che la nullità investe anche il contratto di amministrazione stipulato con il soggetto privo dei requisiti e che quest'ultimo non può promuovere azione per il pagamento del compenso per l'attività illegittimamente prestata. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 71-bis disposizioni d'attuazione del codice civile

    [I]. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. [II]. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. [III]. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi. [IV]. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. [V]. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

    Norma imperativa che fissa requisiti di onorabilità e professionalità per l'amministratore; la sua violazione rende la delibera di nomina nulla perché incidente sulla capacità del contraente e tutelante interessi generali della collettività. La perdita sopravvenuta dei requisiti comporta cessazione ex nunc, mentre l'insussistenza ab origine produce effetti ex tunc (nullità).

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui l'atto di autonomia privata contrario a norme imperative è nullo, salvo diversa disposizione di legge; utilizzato per fondare la nullità della delibera in assenza di sanzione testuale nell'art.71-bis.

  • art. 1137 c.c. (secondo comma)

    Citato in relazione al termine perentorio di trenta giorni previsto per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari; la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui le deliberazioni 'illecite' in contrasto con norme imperative sono nulle e sottratte al termine perentorio.

  • d.lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), artt. 2 n.2 lett. c) e c-bis), 21 lett. f), 22, 33 e 36

    Richiamati dal ricorrente come possibile base di nullità 'a tutela del condomino consumatore', ma la Corte ha ritenuto tale profilo assorbito dalla nullità fondata sull'art.71-bis e non ha dovuto decidere compiutamente sull'applicabilità della disciplina consumeristica al condominio.

  • art. 2387 c.c. (richiamo all'art.2382 c.c.)

    Utilizzato in senso analogico: la giurisprudenza interpreta l'art.2387/2382 come implicante nullità della nomina dell'amministratore che ab origine non possieda requisiti statutari speciali, a conferma della soluzione adottata per l'art.71-bis.

  • Cass. SS.UU. n. 9839/2021

    Richiamata per il principio che le deliberazioni assembleari 'illecite' contrarie a norme imperative sono nulle e non soggette al termine perentorio di 30 giorni previsto dal secondo comma dell'art.1137 c.c.

  • Cass. SS.UU. n. 8472/2022 e Corte Cost. n. 22/2024

    Richiamate in relazione alla distinzione tra 'nullità testuali' e 'nullità virtuali' e alla necessità interpretativa di accertare se il legislatore abbia inteso che la violazione di una norma imperativa comporti la nullità dell'atto.

Massime di principio

  • La nomina in assemblea di un amministratore (persona fisica o società) che ab origine sia privo dei requisiti di onorabilità e professionalità ex art.71-bis disp. att. c.c. è nulla per contrarietà a norma imperativa; la nullità ha effetto ex tunc.
  • La nullità della nomina comporta anche la nullità del contratto di amministrazione e impedisce all'amministratore privo dei requisiti di agire per il pagamento dei compensi percepiti per l'attività illegittima.
  • La perdita sopravvenuta dei requisiti durante il mandato è diversa: comporta la cessazione dall'incarico (effetto ex nunc) secondo il quarto comma dell'art.71-bis e l'assemblea può essere convocata senza formalità per nominare il nuovo amministratore.
  • Le deliberazioni assembleari contrarie a norme imperative non sono soggette al termine perentorio di 30 giorni per l'impugnazione (art.1137 c.c. secondo comma), per cui la nullità può essere fatta valere oltre tale termine.
  • In caso di nomina di società amministratrici, il controllo deve riguardare il possesso dei requisiti da parte dei soci illimitatamente responsabili, degli amministratori e dei dipendenti incaricati dell'amministrazione.
  • Anche se la norma imperativa non prevede espressamente una sanzione civilistica, ciò non esclude la nullità dell'atto se la violazione incide su interessi generali e sulla capacità del contraente (nullità 'virtuale').
  • Nei casi concreti il giudice di merito deve accertare puntualmente il possesso originario dei requisiti da parte dei soggetti concretamente incaricati prima di dichiarare la validità della deliberazione.

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