Cassazione Penale, Ordinanza n. 31946/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Bari resa in sede esecutiva ex artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p., lamentando con un unico motivo carenze motivazionali e chiedendo in sostanza una rivalutazione nel merito della propria posizione esecutiva. La doglianza mirava a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati già oggetto di sentenze irrevocabili, sostenendo una lettura degli elementi fattuali e giuridici diversa da quella seguita dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non fondato perché l'atto di impugnazione si risolveva in una richiesta di riesame del merito, già adeguatamente valutato dalla Corte di appello, senza specifica confutazione delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre osservato che le censure si ponevano in contrasto con la giurisprudenza consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione e che la mera reiterazione di condotte illecite non è di per sé espressione di un programma criminoso unitario, essendo invece rilevanti altri istituti come recidiva, abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata come base del vincolo della continuazione e del trattamento sanzionatorio mitigato per più reati avvinti da un medesimo disegno criminoso
norma richiamata come strumento processuale in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso un provvedimento in materia di continuazione in sede esecutiva non è consentito un nuovo esame del merito della posizione del condannato, se il giudice di merito ha già motivato in modo logico e coerente sulle emergenze processuali e sulle sentenze irrevocabili.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni del provvedimento impugnato: censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate o generiche contestazioni motivazionali non sono idonee a superare il controllo di legittimità.
- La continuazione presuppone un programma criminoso unitario e non può essere desunta automaticamente dalla mera reiterazione di condotte illecite o da una generica propensione a delinquere; profili di abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere sono concetti distinti e non sovrapponibili al vincolo della continuazione.
- L'applicazione della continuazione ha funzione favorevole per l'autore dei reati, in quanto comporta un trattamento sanzionatorio mitigato, ma tale beneficio non può essere riconosciuto in assenza dei relativi presupposti giuridici e fattuali.
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