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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28347/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Livorno, che gli aveva applicato la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per un reato continuato qualificato come ricettazione e uso indebito di carte di pagamento. Con l'unico motivo ha dedotto violazione degli artt. 648 e 624-625 c.p., sostenendo che la condotta non integrasse la ricettazione ma dovesse essere riqualificata come furto aggravato, poiché le carte bancomat di provenienza delittuosa erano state utilizzate nello stesso giorno in cui erano state sottratte. La censura mirava quindi a contestare la qualificazione giuridica del fatto contenuta nella sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto fosse generica e aspecifica, perché la deduzione dell'errore non emergeva in modo manifesto dal testo della sentenza e richiedeva invece una verifica ulteriore degli atti, non consentita in sede di controllo sul patteggiamento. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva motivato sull'assenza di cause ostative ex art. 129 c.p.p. e sulla congruità della pena concordata, con motivazione adeguata e immune da vizi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della ricettazione, la cui qualificazione è stata contestata dal ricorrente.

  • art. 493-ter c.p.

    Norma richiamata nella sentenza di patteggiamento come parte del reato continuato oggetto di applicazione della pena.

  • artt. 648 e 624-625 c.p.

    Invocati dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in furto aggravato anziché in ricettazione.

  • art. 444, comma 2, c.p.p.

    qualificazione giuridica del fatto

    Il giudice del patteggiamento deve controllare anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, per evitare che l'accordo si traduca in una indebita negoziazione dell'accusa.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato come parametro che impone l'obbligatorietà dell'azione penale e impedisce accordi sui reati e sulle imputazioni in violazione di tale principio.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice di merito aveva escluso la ricorrenza di evidenti cause di proscioglimento immediato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile dal testo della sentenza e del capo di imputazione, senza margini di opinabilità.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità una doglianza che, per dimostrare l'erronea qualificazione giuridica, richieda una verifica degli atti o una ricostruzione probatoria ulteriore rispetto al contenuto del provvedimento impugnato.
  • Nel giudizio ex art. 444 c.p.p. il controllo del giudice non si esaurisce nella presa d'atto dell'accordo, ma include la verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'assenza di cause di non punibilità immediatamente rilevabili ex art. 129 c.p.p.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento è sufficiente quando dia conto dell'assenza di ragioni ostative ex art. 129 c.p.p. e della congruità del trattamento sanzionatorio concordato, senza necessità di un accertamento pieno tipico del giudizio dibattimentale.
  • Il ricorso privo di specificità e autosufficienza, fondato su argomentazioni apodittiche e non supportate da elementi immediatamente ricavabili dal provvedimento impugnato, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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