Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04377/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista e i garanti avevano chiesto la ripetizione di somme indebitamente addebitate, deducendo applicazione di tassi ultralegali non pattuiti, capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissione di massimo scoperto. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che, in mancanza del contratto scritto prodotto dalla banca, dovessero essere espunte le clausole non provate e sostituiti gli interessi con quelli ex art. 117 TUB. In appello, la cessionaria del credito della banca aveva ottenuto la riforma integrale della decisione, perché la Corte territoriale aveva ritenuto che, trattandosi di azione di ripetizione di indebito, gravasse sugli attori l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, compresa l’esistenza delle clausole illegittime, e che, non essendo stato prodotto il contratto, non fosse possibile verificare la fondatezza delle pretese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 111 e 345 c.p.c. e 58 TUB, sostenendo che la prova della cessione del credito gravava sul cessionario e che l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non bastasse; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 2909 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto non contestata la cessione e non avesse considerato il giudicato, oltre a non indicare da quale passo dell’avviso risultasse il trasferimento del credito litigioso; 3) violazione degli artt. 1283, 1284, 1422, 1460, 2033, 2697 e 2946 c.c., sostenendo che, anche senza il contratto, il giudice avrebbe dovuto esaminare gli estratti conto e verificare gli addebiti illegittimi; 4) omesso esame di fatti decisivi e motivazione manifestamente illogica, per non avere la sentenza valutato gli estratti conto e la CTU, da cui sarebbero emersi interessi superiori al tasso legale, anatocismo e commissioni non dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sia sulla tardività della contestazione relativa alla titolarità del credito, formulata solo in comparsa conclusionale, sia sul rilievo che, nel giudizio di appello promosso dalla cessionaria, la titolarità del credito poteva essere desunta anche dal comportamento processuale delle parti e che l’avviso ex art. 58 TUB non è inidoneo a dimostrare la cessione solo in presenza di tempestive contestazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità: in un’azione di ripetizione di indebito, la prova della pattuizione delle clausole e degli addebiti illegittimi incombe su chi agisce, sicché non può pretendersi che la controparte dimostri l’assenza di clausole non provate. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto l’apparenza del vizio di motivazione e dell’omesso esame di fatti decisivi, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti, condannandoli alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, di una somma alla Cassa delle ammende e dando atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava su chi agisce in ripetizione di indebito, inclusa la prova delle clausole contrattuali asseritamente illegittime.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non vi ha ravvisato una violazione idonea a scalfire la decisione di merito.

  • art. 58 T.U.B.

    L'avviso di cessione ex art. 58 TUB ha funzione pubblicitaria e la sua idoneità probatoria viene esclusa solo in presenza di tempestive contestazioni specifiche.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al preteso passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; la censura è stata ritenuta non decisiva e non idonea a superare la ratio della decisione.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato in tema di anatocismo, ma senza superare il difetto di prova delle clausole e degli addebiti contestati.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato in tema di tasso di interesse; la verifica del superamento del tasso legale presuppone la prova della pattuizione dedotta.

  • art. 1422 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non rilevante ai fini della decisione, che si è arrestata sulla mancanza di prova delle clausole e sulla conseguente inammissibilità delle censure.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non è stato ritenuto decisivo.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito richiede la prova dei pagamenti non dovuti e delle ragioni dell'asserita indebitezza.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti senza incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Utilizzato per denunciare violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specifica attinenza alla ratio.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Invocato per vizi processuali e motivazione apparente, ma la censura è stata respinta come inammissibile.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Dopo la riforma, consente solo la denuncia di anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è mezzo per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio e per la decisione conforme alla proposta del consigliere.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende, in ragione della decisione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In un giudizio di ripetizione di indebito relativo a un conto corrente bancario, l'attore deve provare i fatti costitutivi della propria domanda, inclusa la pattuizione e l'applicazione delle clausole che assume illegittime; non è sufficiente contestare in astratto gli addebiti.
  • La contestazione della titolarità del credito ceduto deve essere tempestiva e specifica: se sollevata solo in una comparsa conclusionale o comunque oltre il momento utile di allegazione, il giudice di merito può legittimamente non esaminarla.
  • L'avviso di cessione ex art. 58 TUB non esaurisce necessariamente la prova del trasferimento del credito, ma la sua efficacia probatoria va valutata anche alla luce della tempestività e specificità delle contestazioni delle parti.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, perché il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti e non consente di sindacare la mera sufficienza o razionalità della motivazione né di rivalutare estratti conto e consulenza tecnica.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.