Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48881/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Oliva era stato ritenuto responsabile dei reati di percosse (art. 612 c.p.) e di minaccia (art. 581 c.p.) nei confronti di Alessandro Antonio Capasso. Avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna, il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 612 e 581 c.p. e vizio di motivazione e contraddittorietà nella valutazione della prova, contestando l'attendibilità esclusiva della persona offesa rispetto ad altre deposizioni, l'identificazione dell'imputato (avvenuta tramite visione di un fascicolo fotografico due mesi dopo i fatti) e sostenendo che l'azione contestata fosse un legittimo tentativo di parcheggio e non un'aggressione; (2) mancata motivazione sulla richiesta applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza d'appello pronunciata in reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p.; la censura svolta dalla difesa era sostanzialmente una contestazione della valutazione della prova e della motivazione (vizio di merito), e quindi non ritualmente deducibile in cassazione. Sul secondo motivo la Corte l'ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. Per l'evidente inammissibilità dei motivi formulati il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di percosse: la Corte richiama l'articolo come titolo di accusa contestata all'imputato

  • art. 581 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di minaccia: la Corte richiama l'articolo come titolo di accusa contestata all'imputato

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita i motivi proponibili in ricorso per cassazione avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace: soltanto le ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) sono ammissibili

  • art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen. e art. 39-bis d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Richiamate per confermare i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione nelle ipotesi di giudizi originati dal giudice di pace

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte, richiamando le Sezioni Unite, afferma che tale causa non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace

  • Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017 (giurisprudenza)

    Principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'art. 131-bis c.p. non è applicabile nei procedimenti di competenza del giudice di pace; la Corte lo invoca per dichiarare infondato il secondo motivo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per sanzionare l'iniziativa difensiva

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000 (giurisprudenza)

    Richiamata a supporto della possibilità di attribuire profili di colpa al ricorrente per motivare la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato

Massime di principio

  • Avverso sentenze d'appello su reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p.: non possono essere rimesse in cassazione, in modo generico, contestazioni di merito sulla valutazione della prova o sulla credibilità dei testi
  • La deduzione di vizi di motivazione o la semplice richiesta di rivalutazione delle prove (es. contrasto tra deposizioni, attendibilità della persona offesa, modalità di identificazione a distanza) rischia di essere dichiarata inammissibile se non inquadrata in uno dei motivi specifici previsti dall'art. 606
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, per cui tale doglianza è manifestamente infondata in ricorso per cassazione in simili ipotesi
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (spese processuali, pagamento alla Cassa delle ammende, rifusione delle spese della parte resistente/parte civile), pertanto è necessario valutare attentamente la collocazione giuridica del motivo di ricorso prima di proporlo
  • Se l'obiettivo è contestare valutazioni probatorie emerse in appello dopo un processo di piccolo rito (giudice di pace), occorre verificare se esistono profili di violazione di legge o errori formali che rientrino nelle ipotesi di ammissibilità in cassazione; in mancanza, le impugnazioni di fatto vanno proposte con strategie difensive diverse (es. richiedere ricorsi straordinari o individuare questioni giuridiche rilevanti)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.