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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15731/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una medico specialista ambulatoriale convenzionata con il S.S.N. aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate sulle somme percepite dal 2012 al 2015 a titolo di rimborso delle spese di viaggio per attività svolta presso ambulatori esterni al comune di residenza. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR dell’Umbria aveva confermato, ritenendo che la liquidazione forfettaria dei rimborsi, ancorata a parametri oggettivi collegati agli spostamenti, non ne escludesse la natura risarcitoria e quindi la non imponibilità fiscale. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 51 t.u.i.r. e dell’art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000, sostenendo che i rimborsi spese di viaggio ai medici specialisti ambulatoriali hanno natura retributiva, non risarcitoria, e sono quindi assoggettabili a ritenuta IRPEF; ne deriverebbe l’insussistenza del diritto al rimborso delle ritenute.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha richiamato un precedente conforme e ha precisato che, in tema di trasferta, l’art. 51, comma 5, t.u.i.r. distingue tra rimborso analitico, che non genera tassazione entro i limiti della spesa effettiva documentata, e rimborso forfettario, che può concorrere al reddito oltre le soglie previste dalla norma. La CTR, qualificando il rimborso forfettario come integralmente risarcitorio e non imponibile senza verificare i presupposti dell’applicazione dell’art. 51, comma 5, non si è attenuta a tali principi. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come norma che consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 51 t.u.i.r.

    Viene interpretato nel senso che, per le spese di trasferta, distingue tra rimborso analitico e forfettario; il primo non comporta tassazione entro i limiti della spesa documentata, il secondo può concorrere alla formazione del reddito oltre i limiti previsti.

  • art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000

    È richiamato quale norma attuativa dell’accordo collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali interni, rilevante per la disciplina dei rimborsi spese di viaggio.

  • art. 48 dell’accordo collettivo nazionale del 9 marzo 2000

    È evocato tramite il d.P.R. n. 271 del 2000 come base della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, la qualificazione fiscale dei rimborsi di trasferta dipende dal meccanismo di erogazione previsto dalla disciplina applicabile: il rimborso analitico, fondato su spese effettive e documentate, non integra reddito nei limiti delle somme rimborsate, mentre il rimborso forfettario può concorrere al reddito imponibile oltre le soglie stabilite dalla legge.
  • Non è corretto escludere la tassazione di un rimborso di viaggio solo perché esso è liquidato in misura forfettaria o parametrata a criteri oggettivi: occorre verificare se la fattispecie rientri nella disciplina dell’art. 51, comma 5, t.u.i.r. e se ricorrano i presupposti per l’eventuale imponibilità parziale.
  • Il giudice di merito deve applicare la disciplina fiscale dei rimborsi di trasferta distinguendo tra natura analitica e forfettaria del rimborso; una qualificazione meramente risarcitoria non basta, da sola, a escludere la rilevanza reddituale della somma percepita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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