Cassazione Civile, Ordinanza n. 35363/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un'azione di ripetizione di indebito promossa dall'ente previdenziale per recuperare somme corrisposte in esecuzione di una precedente sentenza della Corte dei conti che aveva riconosciuto alla ricorrente l'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità. La decisione di primo grado del giudice contabile era poi stata riformata in appello dalla Corte dei conti; su tale base l'ente aveva chiesto la restituzione delle somme già versate. La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e l'aveva condannata alla restituzione, deducendo: 1) violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, in particolare dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la controversia si collocasse temporalmente prima della data di discrimine e che, comunque, la giurisdizione sarebbe spettata al giudice amministrativo o alla Corte dei conti; 2) vizio di motivazione, lamentando che i giudici di merito avessero valorizzato in modo incongruo la provenienza delle somme e il principio di concentrazione della giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la domanda restitutoria dell'ente trovi il suo fondamento nel giudicato formatosi sulla sentenza della Corte dei conti che ha riformato il precedente accoglimento della pretesa della pensionata. In questa situazione, la pretesa di restituzione assume autonomia rispetto al rapporto pensionistico originario e non richiede un nuovo accertamento sull'an o sul quantum del trattamento previdenziale. Perciò la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e la sentenza d'appello è stata confermata. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
È richiamato come base del primo motivo di ricorso, dedotto per violazione delle norme sul riparto di giurisdizione.
art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001
La ricorrente lo invoca per sostenere che la giurisdizione non spettasse al giudice ordinario; la Corte esclude la pertinenza della censura rispetto alla natura dell'azione restitutoria fondata sul giudicato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come base del secondo motivo, relativo al preteso vizio motivazionale sulla giurisdizione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.
Fondamento della condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La domanda di ripetizione di somme corrisposte in esecuzione di una decisione passata in giudicato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il credito restitutorio dell'ente acquista autonomia rispetto al rapporto sostanziale originario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, la Corte dei conti conserva la giurisdizione sulle controversie che investono il diritto o la misura della pensione pubblica, o questioni a essa funzionali; se invece si discute solo della sussistenza dei presupposti per recuperare un indebito già certo e quantificato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- Quando l'indebito deriva dalla riforma in appello di una precedente sentenza favorevole al beneficiario, il giudicato formatosi sulla decisione di riforma costituisce il titolo della pretesa restitutoria e rende superfluo ogni nuovo accertamento sull'an o sul quantum della prestazione previdenziale.
- Nel giudizio sulla ripetizione di indebito fondato su giudicato, il giudice competente deve limitarsi a trarre le conseguenze restitutorie del titolo irretrattabile, senza riesaminare il rapporto sostanziale ormai definito.
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