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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15322/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore di settore autoferrotranviario volta a ottenere il ricalcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie annuali, includendovi alcune voci indennitarie previste dalla contrattazione collettiva e aziendale: indennità perequativa, indennità compensativa e indennità di turno. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, riformando la decisione di primo grado e condannando il datore di lavoro al pagamento delle differenze, con rivalutazione e interessi. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e della normativa di riferimento, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato gli accordi collettivi nel ritenere incluse nella retribuzione feriale le predette indennità; 2) violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sempre per avere la Corte d’appello esteso la retribuzione feriale a quelle voci; 3) omessa motivazione e travisamento dei fatti in ordine al calcolo della media annua delle ferie e alla pretesa inclusione di 4 giorni di permesso; 4) omessa pronuncia sull’eccezione relativa al premio di risultato, che il datore di lavoro sosteneva essere stato indebitamente incluso nel conteggio benché non oggetto di impugnazione e comunque contestato in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili/infondati i primi tre motivi e fondato il quarto, osservando che la Corte d’appello non si era pronunciata sull’eccezione specifica relativa al premio di risultato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, confermando l’impostazione secondo cui la retribuzione feriale, alla luce del diritto UE e dell’interpretazione conforme, comprende le voci economiche strettamente collegate alle mansioni e allo status del lavoratore, e ha ritenuto plausibile la lettura della contrattazione collettiva compiuta dal giudice di merito per indennità perequativa, compensativa e di turno. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di riduzione della somma fondata sull’inclusione del premio di risultato nei conteggi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, affinché esamini tale eccezione e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione del contratto collettivo e aziendale, da applicare considerando il tenore complessivo delle clausole e la ratio della disciplina.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1362 c.c. per l’interpretazione sistematica degli accordi collettivi.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato nel primo motivo come parametro di interpretazione, ma la Corte non accoglie la censura sul punto.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di adeguatezza della retribuzione feriale, in collegamento con la disciplina eurounitaria.

  • art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    La Corte lo interpreta nel senso che durante le ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria, comprensiva di importi collegati alle mansioni e allo status del lavoratore, per evitare effetti dissuasivi dal godimento delle ferie.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per le censure di violazione di legge; la Corte rileva l’inammissibilità della mescolanza con doglianze motivazionali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la denuncia di omessa pronuncia, accolta con riferimento al quarto motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per le censure motivazionali; la Corte respinge quelle formulate in modo generico o non fondato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai motivi terzo e quarto come parametro di motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ravvisa la sua violazione per omessa pronuncia sull’eccezione relativa al premio di risultato.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per fare rinvio ai precedenti di legittimità già intervenuti sulla stessa questione.

  • art. 288, comma 3, TFUE

    Richiamato per affermare l’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno rispetto alla normativa UE.

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve mantenere, in linea di principio, il livello ordinario della retribuzione percepita in costanza di lavoro, includendo le voci che siano stabilmente collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore.
  • Nell’interpretare clausole collettive che disciplinano la retribuzione feriale, il giudice deve considerare il tenore complessivo delle disposizioni e la loro ratio, privilegiando una lettura conforme al diritto dell’Unione che eviti effetti dissuasivi sull’esercizio del diritto alle ferie.
  • Non possono essere cumulate nello stesso motivo di ricorso doglianze eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale senza un’adeguata e distinta specificazione dei relativi profili; una simile commistione può determinare inammissibilità della censura.
  • La nozione di retribuzione feriale, secondo l’elaborazione eurounitaria recepita dalla giurisprudenza di legittimità, non coincide con una onnicomprensività indiscriminata, ma richiede di valutare se la singola voce economica sia intrinsecamente connessa alle mansioni o alla posizione del lavoratore.
  • La sentenza d’appello è nulla/censurabile per omessa pronuncia quando non si confronta con una specifica eccezione ritualmente proposta dalla parte, specie se tale eccezione incide direttamente sulla quantificazione del credito riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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