Cassazione Penale, Sentenza n. 25775/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro (5 ottobre 2022, motivazione depositata il 3 novembre 2022) che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia in carcere disposta dal GIP il 2 agosto 2022. Le imputazioni provvisorie contestate erano: partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista (art. 416-bis c.p., capo 1) ed estorsione pluriaggravata (capo 55). L'indagato, tramite difensori, ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi per l'estorsione pluriaggravata; (2) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il capo 1 (art. 416-bis). Il ricorso è stato notificato il 28 novembre 2022, ma depositato il 10 dicembre 2022 presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme e trasmesso al Tribunale di Catanzaro solo il 14 dicembre 2022, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione contro la decisione del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione e che la data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente. Esclusa l'obbligatorietà della cancelleria di trasmettere gli atti ai sensi dell'art. 582 c.p.p., la trasmissione tardiva ha determinato l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti ex art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso); la Corte non si è pronunciata sul merito della ricostruzione probatoria ma ha rilevato che il motivo relativo alla gravità indiziaria è rimasto inammissibile per autonoma ragione processuale (tardività del ricorso)
Fissato il termine di dieci giorni per il deposito del ricorso per cassazione contro l'ordinanza motivata del riesame; la Corte ha ritenuto determinante il rispetto di questo termine con riferimento alla data di pervenimento all'ufficio competente
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
Citato per negare l'obbligo a carico della cancelleria di trasmettere gli atti ad altro ufficio: la Corte ha sottolineato che la trasmissione non sostituisce la presentazione diretta presso l'ufficio competente e non rileva ai fini della tempestività
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione (esecuzione delle formalità conseguenti alla declaratoria di inammissibilità e alle condanne pecuniarie)
Giurisprudenza richiamata: Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)
Principio consolidato secondo cui il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione e la data rilevante è quella di pervenimento all'ufficio competente; la presentazione ad altro ufficio espone al rischio di inammissibilità per tardività
Massime di principio
- In impugnazioni cautelari il ricorso per cassazione va depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione: presentarlo ad altro ufficio può determinare l'inammissibilità per tardività
- La data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente, non la data di deposito presso un ufficio diverso né la data di spedizione
- Se la motivazione dell'ordinanza è notificata in una data precisa, il termine di impugnazione decorre da quella notifica: verificare sempre con attenzione la data di notificazione e i termini prescritti
- La Corte, quando rileva una causa di inammissibilità processuale prima di entrare nel merito, non decide sulle questioni sostanziali (es. sussistenza dei gravi indizi)
- In assenza di giustificato motivo per il ritardo, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante adottare misure cautelari (deposito diretto, PEC, verifica termini) per evitare rilievi di colpa
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