Cassazione Penale, Sentenza n. 3273/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte territoriale, della condanna per omicidio colposo aggravato. Il ricorrente censura in particolare: 1) l'utilizzo a fini probatori di un test di screening indicato come provvisorio e non confermato con metodo specifico, con la Corte che apoditticamente ritiene il test eseguito su sangue e sufficiente a provare l'assunzione di stupefacenti; 2) la deduzione dello stato di alterazione psico-fisica esclusivamente dalla presunta velocità molto elevata del veicolo, senza altri segni sintomatici accertati; 3) la sussunzione dell'aggravante della colpa con previsione poggiata sugli stessi elementi (stato di alterazione e velocità), senza indicare gli elementi sintomatici da cui desumere la previsione in concreto dell'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: i primi due motivi (riguardanti la valutazione della positività al test di screening e la prova dello stato di alterazione) e il terzo motivo (colpa con previsione) sono stati ritenuti fondati. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alle statuizioni relative alle circostanze aggravanti (stato di alterazione da stupefacenti e colpa con previsione) e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio su tali profili ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. Le restanti statuizioni della condanna rimangono assoggettate al decisum di annullamento limitato e rinvio; il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, ma la Cassazione ha deciso nel merito in favore del ricorrente sulle questioni indicate.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen., comma 3 (previgente)
Per l'aggravante legata all'uso di sostanze stupefacenti non è sufficiente accertare la mera assunzione: è necessario provare che al momento della guida il soggetto versasse in uno stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione. La prova non può basarsi unicamente su un test di screening non confermato.
art. 61, comma 1, n. 3 cod. pen.
La colpa con previsione richiede la prova della previsione in concreto dell'evento da parte dell'agente e del suo convincimento di poterlo evitare. Non basta la prevedibilità astratta; il giudice deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici che consentono di inferire la previsione concreta.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso deve articolare i vizi dedotti nei termini previsti e può essere esaminato anche se il Pubblico Ministero ne chiede l'inammissibilità, quando la Corte ritenga fondati i motivi.
Massime di principio
- Un test di screening segnalato come provvisorio richiede conferma mediante esami specifici per avere valore probatorio in sede penale; l'assenza di analisi di conferma rende la prova scientifica manifestafly carente.
- La positività a sostanze non equivale automaticamente allo stato di alterazione al momento della guida: è necessario dimostrare sintomi o elementi oggettivi che attestino l'alterazione psico-fisica nel momento dell'evento.
- La sola condotta di guida imprudente (es. velocità eccessiva) non è di per sé sufficiente a provare l'alterazione da stupefacenti; occorrono riscontri clinici, descrizioni di sintomi o accertamenti tecnici che colleghino l'assunzione allo stato di alterazione.
- Per configurare la colpa con previsione il giudice deve indicare gli elementi concreti dai quali risulti che l'agente ha effettivamente previsto l'evento e si è illuso di poterlo evitare; non è sufficiente affermare la prevedibilità astratta.
- In appello e in cassazione la valutazione delle prove tecniche richiede motivazione scientificamente congrua: i giudici non possono sostituire la mancanza di accertamenti specifici con affermazioni generiche o apodittiche.
- Se la Corte annulla limitatamente alle aggravanti, il procedimento viene rinviato per nuovo esame solo sulle circostanze annullate, lasciando ferme le restanti statuizioni non toccate dall'annullamento.
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