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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34698/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Stato richiedente)

La controversia

L’estradando ha impugnato la sentenza del 27 aprile 2026 della Corte di appello di Lecce, che aveva accolto la domanda di estradizione della Repubblica di Albania per l’esecuzione della pena di due anni di reclusione inflitta per possesso illegale di armi da fuoco e munizioni, con riserva delle facoltà ministeriali previste dall’art. 709 c.p.p. Con il primo motivo ha dedotto l’incompletezza e l’inidoneità della documentazione estradizionale, segnalando difformità nella data della sentenza di condanna, incertezze sull’organo giudicante, sul passaggio in giudicato e sui termini d’impugnazione, con conseguenti dubbi sull’esecutività del titolo, sulla prescrizione e sulla pena residua. Con il secondo ha lamentato il rischio di violazione del principio di specialità, richiamando altre procedure penali, mandati di arresto e ricerche internazionali per fatti diversi, nonché una precedente estradizione dalla Grecia nel 2015 e una pena di dieci anni già scontata. Con il terzo ha censurato l’assenza di una verifica concreta e aggiornata delle garanzie processuali e delle condizioni detentive in Albania, prospettando criticità relative all’indipendenza della magistratura, al sovraffollamento, ai trattamenti inumani o degradanti e ai diritti della difesa. Con il quarto ha contestato l’affidabilità del processo e del quadro probatorio albanese: dopo una condanna in contumacia del 2016, il procedimento era stato riaperto su istanza dell’interessato e si era concluso con rito abbreviato con la sentenza posta a fondamento dell’estradizione; secondo il ricorrente, gli atti non dimostravano l’effettività del nuovo giudizio né chiarivano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Con il quinto ha dedotto che la Corte d’appello non aveva considerato la pendenza in Italia di un procedimento penale, con detenzione cautelare e udienza fissata al 30 giugno 2026, né il pregiudizio che la consegna avrebbe potuto arrecare alla difesa. Con il sesto ha censurato l’approccio asseritamente formale della Corte d’appello, sostenendo che l’art. 706 c.p.p. imponesse un controllo anche nel merito e una valutazione effettiva dei requisiti e dei diritti fondamentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non si confrontava con la motivazione della Corte d’appello: la difformità della data risultava un refuso isolato, mentre lo Stato richiedente aveva attestato l’esecutività della condanna e la pena non era prescritta secondo il diritto albanese; nel regime della Convenzione europea di estradizione non è richiesta l’irrevocabilità della sentenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta era circoscritta alla condanna indicata e non erano stati allegati elementi concreti di un possibile effetto estensivo; il rispetto della specialità è inoltre assicurato dalla Convenzione e la verifica delle condizioni apposte compete al Ministro della Giustizia. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti privi di pregio: mancavano allegazioni oggettive, precise, attendibili e aggiornate sul rischio di trattamenti incompatibili con i diritti fondamentali; quanto al nuovo processo, la riapertura era avvenuta su istanza dell’interessato e il giudizio si era celebrato con rito abbreviato su richiesta del difensore. Nel regime convenzionale non è consentito al giudice italiano rivalutare le prove poste a fondamento della condanna straniera. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: l’eventuale sospensione della consegna o la sua esecuzione temporanea attengono alla fase amministrativa ministeriale e non impediscono la decisione giurisdizionale favorevole all’estradizione. Il sesto motivo è stato ritenuto generico: il controllo di merito previsto dall’art. 706 c.p.p. non comporta attività istruttoria della Cassazione, che esamina gli atti e le informazioni acquisite, entro i limiti del procedimento convenzionale. L’estradizione è rimasta quindi accolta; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.p.

    La Corte di appello si è attenuta alle norme, di diritto interno e convenzionali, disciplinanti la specifica procedura estradizionale in esame, come, peraltro, declinate ed interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sicché la doglianza rappresentata dal ricorrente in quest'ultimo motivo risulta oltre che generica, anche poco comprensibile.

    La verifica dei requisiti della domanda estradizionale si svolge secondo la disciplina interna e convenzionale applicabile; la censura generica sull’assenza di controllo non dimostra la violazione dei requisiti della domanda.

  • art. 698, comma 1, c.p.p.

    In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona.

    Chi deduce che l’estradizione comporti il rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali deve allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati sulle condizioni nello Stato richiedente.

  • art. 699, comma 3, c.p.p.

    E' principio già affermato da questa Corte, e ribadito anche di recente (Sez. 6, n. 8931 del 06/02/2025, Rv. 287700-01), che, nel procedimento di garanzia giurisdizionale previsto dal nostro sistema in tema di estradizione passiva, l'autorità giudiziaria è chiamata a risolvere la questione di diritto concernente la legale possibilità dell'estradizione, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità nonché la possibilità di subordinare la concessione dell'estradizione a condizioni, le quali rientrano nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro, come non pleonasticamente ribadito dall'art. 699, comma 3, del codice di rito.

    Il giudice dell’estradizione decide sulla legittimità giuridica della consegna, ma non valuta l’opportunità della decisione né può subordinare l’estradizione a condizioni, competenze riservate al Ministro.

  • art. 699, comma 4, c.p.p.

    L'art. 699, comma 4, cod. proc. pen. riserva infatti al solo Ministro della Giustizia la "verifica dell'osservanza della condizione di specialità" e di altre condizioni apposte.

    La verifica dell’osservanza della specialità e delle altre condizioni apposte alla consegna è attribuita al Ministro della Giustizia.

  • art. 705 c.p.p.

    E' opportuno ricordare che, in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona.

    Nel valutare l’eventuale ostacolo alla consegna, il giudice applica le condizioni ostative previste dalla legge e richiede allegazioni concrete e aggiornate sul rischio di violazione dei diritti fondamentali.

  • art. 706 c.p.p.

    Senza dubbio nel procedimento estradizionale l'estensione della competenza della Corte di cassazione "al merito", ai sensi dell'art. 706 cod. proc. pen., va correttamente intesa, giacché la stessa non può giungere sino al punto di onerare la Corte di legittimità di attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare, limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisite (Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018, Rv. 273418-01).

    La cognizione della Cassazione in materia estradizionale si estende al merito nei limiti dell’esame degli atti e delle informazioni già acquisite, senza imporre lo svolgimento di attività istruttoria.

  • art. 709 c.p.p.

    La Corte di appello ha accolto la domanda di estradizione avanzata dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Albania nei confronti di Velaj Platin e ne ha disposto la sua consegna in estradizione per l'esecuzione della pena di anni due di reclusione inflittagli dal Tribunale del distretto giudiziario di Lushnje, come modificata con sentenza n. 196 del 27 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Valona, per il reato di possesso illegaledi armi da fuoco e munizioni, fermo restando l'esercizio da parte del competente Ministro delle facoltà riconosciutegli dall'art. 709 cod. proc. pen.

    La decisione giurisdizionale di accoglimento della domanda lascia ferme le facoltà attribuite al Ministro dalla norma nella fase amministrativa dell’estradizione.

  • art. 12, comma 2, lett. c), Convenzione europea di estradizione

    Invero, in tema di estradizione per l'estero, è sufficiente ad attestare il carattere esecutivo di una sentenza di condanna, posta a fondamento di una domanda estradizionale avanzata sulla base della Convenzione europea di estradizione, la dichiarazione formale dello Stato richiedente, dovendo intendersi "le disposizioni di legge applicabili" richieste dall'art. 12, comma secondo lett. c), della medesima convenzione soltanto quelle di natura penale sostanziale.

    Ai fini della disposizione convenzionale, la dichiarazione formale dello Stato richiedente è sufficiente ad attestare l’esecutività della condanna; il riferimento alle disposizioni applicabili riguarda quelle di diritto penale sostanziale.

  • art. 14 Convenzione europea di estradizione

    A fronte di tale argomentazione, il ricorrente si limita a paventare, in maniera del tutto congetturale, possibili rischi di violazione del principio di specialità, non emergendo impegni specifici dello Stato richiedente in tale senso, omettendo di considerare che la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, resa esecutiva con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, che disciplina nel dettaglio la presente procedura, impegna gli Stati contraenti al rispetto della "regola di specialità" (vedi art. 14), sicché, in mancanza di elementi concreti di dubbio, non allegati dal ricorrente, l'impegno in tale senso dello Stato richiedente è assunto a monte, con l'adesione alla suddetta Convenzione.

    L’adesione alla Convenzione comporta l’impegno dello Stato richiedente a rispettare la regola di specialità; in assenza di elementi concreti di rischio non occorre un’ulteriore garanzia specifica.

  • Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957

    E' stato, infatti, precisato che in tema di estradizione esecutiva per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio sul quale si fonda la decisione esecutiva emessa dall'autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo straniero, in quanto l'adesione alla Convenzione presuppone il reciproco affidamento degli Stati contraenti e l'impegno a riconoscere la validità ed efficacia delle rispettive sentenze.

    Nel regime convenzionale, il giudice nazionale controlla formalmente il titolo straniero, senza rivalutare le prove della condanna, in ragione del reciproco affidamento tra Stati contraenti.

  • art. 68 codice penale albanese

    Nel caso in esame la Corte di appello, in replica alle obiezioni difensive, ha dato atto della sussistenza del titolo esecutivo e della non prescrizione della pena, sulla base del diritto dello Stato richiedente (art. 68 codice penale albanese), e, a fronte di ciò, il ricorrente si limita a censure generiche, che non si confrontano con la puntuale e completa motivazione della sentenza impugnata.

    La Corte d’appello ha ritenuto non prescritta la pena applicando la disposizione del diritto albanese richiamata dallo Stato richiedente; la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con tale motivazione.

Massime di principio

  • Nell’estradizione esecutiva richiesta in base alla Convenzione europea di estradizione è sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna; non è necessario che essa sia irrevocabile. La dichiarazione formale dello Stato richiedente può attestare l’esecutività, e chi la contesta deve allegare elementi normativi o giurisprudenziali contrari.
  • Il principio di specialità impedisce di sottoporre l’estradato a giudizio o a restrizioni della libertà per fatti anteriori e diversi da quello oggetto della richiesta. Se la domanda è circoscritta al fatto indicato e non sono allegati elementi concreti di un possibile uso estensivo, l’adesione dello Stato richiedente alla Convenzione costituisce impegno al rispetto della regola; la verifica delle condizioni apposte compete al Ministro.
  • Per opporsi all’estradizione in ragione del rischio di trattamenti incompatibili con i diritti fondamentali, l’estradando deve allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati sulle condizioni di detenzione nello Stato richiedente. In assenza di un rischio concretamente documentato non sussiste un dovere generalizzato del giudice di acquisire ulteriori informazioni.
  • Nel regime della Convenzione europea di estradizione il giudice italiano non può rivalutare il materiale probatorio posto a fondamento della condanna straniera: il controllo sul titolo esecutivo è formale e si fonda sul reciproco affidamento tra gli Stati contraenti.
  • La pendenza in Italia di un procedimento penale a carico dell’estradando non impedisce la decisione giurisdizionale favorevole all’estradizione. L’eventuale sospensione della consegna, la consegna temporanea o l’esecuzione all’estero della pena rientrano nella fase amministrativa di competenza ministeriale.
  • Nel procedimento estradizionale, l’estensione della cognizione della Cassazione al merito non comporta un obbligo di svolgere attività istruttoria: il controllo resta limitato all’esame degli atti e delle informazioni già acquisite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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