Cassazione Civile, Ordinanza n. 20030/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
La controversia origina da un’azione promossa per ottenere la restituzione di alcuni macchinari asseritamente detenuti senza titolo da una società che li aveva ricevuti da terzi. Il tribunale rigettò entrambe le domande; la corte d’appello, in secondo grado, accolse l’impugnazione della proprietaria e ordinò la restituzione dei beni all’incorporante della società convenuta. Quest’ultima propose quindi revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello fosse frutto di errore percettivo perché avrebbe trascurato un documento prodotto in primo grado dal quale risultava che i macchinari erano già stati restituiti o comunque non erano più nella sua disponibilità; dedusse inoltre che tale dato sarebbe stato confermato da prove testimoniali. La corte territoriale rigettò la revocazione, ritenendo che non vi fosse errore revocatorio perché la decisione impugnata si fondava su un fatto ritenuto incontestato nelle difese e che il documento non esaminato non fosse decisivo, anche perché non erano disponibili i verbali testimoniali. In cassazione la società ricorrente ha articolato tre motivi: (1) nullità della sentenza per mancata rimessione in istruttoria e per violazione dell’onere della prova, lamentando che non fosse stato acquisito il fascicolo di primo grado con i verbali di prova e che l’attrice non avesse dimostrato la perdurante detenzione dei beni; (2) omesso esame di un fatto decisivo e travisamento del contenuto della comparsa di risposta della controparte, sostenendo che il tema non fosse la riconsegna già avvenuta, ma la perdita della detenzione dei beni prima della decisione; (3) violazione delle norme sulla valutazione delle prove e sull’art. 395, n. 4, c.p.c., per non avere la corte territoriale esaminato i documenti e le deposizioni testimoniali indicati nell’atto di revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il giudice della revocazione, trattandosi di impugnazione avverso sentenza d’appello, avrebbe dovuto acquisire il fascicolo di primo grado, comprensivo dei verbali di prova, in presenza di un motivo che ne rendeva necessario l’esame. La mancanza del fascicolo non è causa automatica di nullità, ma può tradursi in vizio di motivazione quando il materiale istruttorio è indispensabile ai fini della decisione. La Corte ha inoltre richiamato il principio di non dispersione della prova, secondo cui il giudice d’appello può valorizzare documenti già prodotti e non rinvenibili nei fascicoli, purché ne sia ricostruibile il contenuto. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, affinché riesamini la revocazione attenendosi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La revocazione è ammessa per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; il giudice deve verificare il contenuto del documento indicato e la sua decisività, senza arrestarsi a una lettura meramente formale delle allegazioni.
Sono stati dedotti motivi di ricorso per cassazione ai nn. 3, 4 e 5; la Corte ha accolto il motivo incentrato sul vizio processuale/motivazionale relativo alla mancata acquisizione del fascicolo e ha assorbito gli altri.
Nell’azione di rivendicazione è legittimato passivamente chiunque abbia di fatto il possesso o la detenzione del bene e sia quindi in grado di restituirlo.
Al giudizio di revocazione contro sentenza resa in grado di appello si applicano, in quanto compatibili, le norme del procedimento d’appello.
Nel giudizio di appello il cancelliere richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado; la sua mancanza può incidere sulla decisione se il fascicolo è indispensabile.
La parte ha prodotto documenti in cassazione per dimostrare l’avvenuto deposito del fascicolo di primo grado e dei verbali di prova.
Il fascicolo di primo grado comprende anche i verbali della prova.
È stata invocata la ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte non ha deciso sul punto perché i motivi ulteriori sono stati assorbiti.
artt. 112, 115, 126, 130, 168, 183, 188, 209, 277, 279, 280, 347, 350, 352, 356 c.p.c.
Sono stati richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura processuale, ma la decisione si è concentrata soprattutto sull’obbligo di acquisizione del fascicolo e sulla non dispersione della prova.
artt. 44 e 87 disp. att. c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente nel primo motivo, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte di cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa, in connessione con la mancata disponibilità dei verbali di prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello e, per rinvio, nel giudizio di revocazione contro sentenza di appello, il giudice deve acquisire il fascicolo di primo grado quando il suo contenuto è indispensabile ai fini della decisione; la mancata acquisizione per disfunzioni dell’ufficio non può pregiudicare le parti.
- La mancata reperibilità materiale del fascicolo di primo grado non comporta automaticamente nullità, ma può tradursi in vizio della motivazione se impedisce il corretto esame di documenti e prove decisivi.
- Opera il principio di non dispersione della prova: il giudice può basarsi su documenti già prodotti e non più rinvenibili nei fascicoli se il loro contenuto è comunque ricostruibile dagli atti del processo.
- Nell’azione di rivendicazione, la legittimazione passiva spetta a chi detenga o possegga di fatto il bene e sia quindi in grado di restituirlo; la questione della perdurante detenzione può assumere rilievo decisivo nella verifica dell’effettiva eseguibilità della condanna.
- Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, il giudice deve verificare se il dedotto travisamento riguardi un dato oggettivo risultante dagli atti e se tale dato sia stato effettivamente trascurato in modo decisivo.
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