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Ordinanza

Ordinanza n. 223/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza di demolizione d'ufficio -OMISSIS- in data 11 febbraio 2026, notificata al ricorrente in data 16 febbraio 2026, con la quale il Comune di Manfredonia ha disposto la demolizione d'ufficio dell'opera n. 1 (-OMISSIS- di circa 1.000 mq) e irrogato la sanzione pecuniaria nella misura massima di € 20.000,00; - del provvedimento dirigenziale prot. -OMISSIS- dell'11/02/2026, con il quale è stata applicata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 nella misura massima; - di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi incluso il rigetto delle memorie difensive precedentemente depositate; - nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente alla restituzione di eventuali somme già versate in esecuzione dei provvedimenti impugnati; - in via subordinata, per la rideterminazione della sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale di € 2.000,00.

Giustizia amministrativa202600645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione d’ufficio di un’opera di circa 1.000 mq e provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria massima di 20.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza di demolizione d’ufficio dell’opera n. 1 e il provvedimento dirigenziale con cui è stata applicata, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001, la sanzione pecuniaria nella misura massima di 20.000 euro. Ha dedotto, in particolare, difetto di proporzionalità, istruttoria e motivazione nell’irrogazione della sanzione, contestando la misura massima, e ha richiamato la successiva esecuzione spontanea, in parte, dell’ordinanza di demolizione e asserite difficoltà esecutive non adeguatamente considerate dall’Amministrazione. Ha chiesto, in subordine, la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale di 2.000 euro e la restituzione di eventuali somme già versate.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto non favorevolmente apprezzabili le censure di sproporzionalità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, poiché la sanzione pecuniaria, qualificata come ripristinatoria, appare applicata nella misura massima in diretta derivazione dal comma 4-bis dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, disposizione speciale, in combinato disposto con l’art. 27, comma 2, dello stesso decreto, avuto riguardo ai vincoli espressamente indicati nell’ordinanza di demolizione, tra cui il vincolo archeologico e gli usi civici. Il Collegio ha inoltre ritenuto non rilevante, ai fini cautelari, la successiva esecuzione spontanea parziale dell’ordinanza, in quanto tardiva, né le difficoltà di esecuzione, poiché non risultavano tempestivamente rappresentate all’Amministrazione. La sospensione è stata quindi negata; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione amministrativa pecuniaria edilizia, avente carattere ripristinatorio, è stata ritenuta applicabile nella misura massima in presenza dei vincoli richiamati dall’ordinanza di demolizione, quale disposizione speciale.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata in combinato disposto con l’art. 31, comma 4-bis, per fondare la sanzione connessa alla presenza dei vincoli indicati nell’ordinanza.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la censura di sproporzionalità, difetto di istruttoria o difetto di motivazione della sanzione pecuniaria edilizia non appare assistita da fumus quando la misura massima risulti direttamente collegata alla disciplina speciale applicabile e ai vincoli puntualmente indicati nell’ordinanza di demolizione.
  • La sanzione pecuniaria edilizia prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 può essere considerata di carattere ripristinatorio e la sua quantificazione può dipendere dalla presenza di vincoli espressamente individuati nell’ordinanza repressiva.
  • L’esecuzione spontanea solo parziale e successiva dell’ordinanza di demolizione non incide necessariamente sulla legittimità o sull’efficacia della sanzione quando l’adempimento sia tardivo.
  • Le difficoltà di esecuzione dell’ordinanza di demolizione devono essere rappresentate tempestivamente all’Amministrazione affinché possano assumere rilievo nel procedimento e nella valutazione della posizione del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiUsi civici e demani collettivi
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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