Cassazione Penale, Sentenza n. 10649/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per rissa aggravata. Il ricorrente deduceva: 1) che non aveva partecipato alla rissa ma aveva agito in legittima difesa contro Aniello Ranieri che aveva aggredito la figlia Michela (motivo A); 2) manifesta illogicità della motivazione e insufficienza della prova in ordine alla qualificazione del fatto (motivo C).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi per l'assoluta genericità e per il mancato confronto con la motivazione dei giudici di merito che avevano escluso la finalità difensiva. Tuttavia, d'ufficio ha rilevato un'illegalità nel trattamento sanzionatorio: il Tribunale e la Corte territoriale avevano applicato erroneamente (se non meramente nominativamente) la disciplina dell'art. 63, quarto comma, c.p., aumentando la pena base prevista dal secondo comma dell'art. 588 non di un terzo (4 mesi) ma di 6 mesi e aggiungendo altresì 2 mesi per l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quinquies. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al regime sanzionatorio e ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi di cassazione; la Corte segnala che il ricorrente ha formulato censure generiche senza confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito, rendendo i motivi inammissibili.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma di natura processuale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; qui menzionata come riferimento procedurale sulla forma della conclusione.
art. 588, secondo comma, cod. pen.
Individuazione della pena base per la rissa aggravata; la Corte ha considerato la pena prevista dal secondo comma come punto di partenza (%1 anno di reclusione nella motivazione) e ha esaminato gli aumenti applicati sopra tale base.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Richiamato come circostanza ad "effetto speciale" che, insieme all'altra circostanza speciale, impone l'applicazione delle regole di cumulo/limitazione previste dall'art. 63, quarto comma, cod. pen.
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Disciplina il cumulo e la determinazione degli aumenti quando operano circostanze ad effetto speciale; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non l'abbiano applicata correttamente (l'aumento per recidiva doveva essere di un terzo e non l'incremento più elevato che era stato imposto).
art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen.
Qualifica una circostanza aggravante la cui applicazione aveva comportato un'ulteriore maggiorazione di pena (2 mesi) nella motivazione dei giudici di merito; la Corte ha verificato la compatibilità di tale aumento con l'applicazione dell'art. 63, quarto comma.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di illegittimità della pena, di porvi rimedio e di rideterminare la pena senza rinvio quando possibile; la Corte ha usato questa norma per rideterminare la pena in anni 1 e mesi 6.
Massime di principio
- Motivi di cassazione formulati in modo generico e meramente assertorio sono inammissibili: il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito e indicare specifiche violazioni di diritto o vizi logico-motivazionali.
- La Corte di Cassazione può intervenire d'ufficio per correggere illegittimità nel calcolo della pena e, se possibile, annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena.
- Quando coesistono circostanze "ad effetto speciale" occorre applicare le regole di cumulo previste dall'art. 63, quarto comma, cod. pen.; non è ammesso sommare meccanicamente aumenti già qualificati come speciali.
- La rideterminazione della pena in sede di cassazione è possibile solo se il giudice di legittimità può operare direttamente la nuova determinazione in base agli elementi già acquisiti nel processo; altrimenti segue annullamento con rinvio.
- Anche se il ricorso è inammissibile sul merito, il ricorrente può ottenere un beneficio se la Corte rileva e corregge un errore formale o di calcolo nel trattamento sanzionatorio.
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