Cassazione Civile, Ordinanza n. 18515/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni vigili del fuoco volontari per ottenere dal Ministero dell'interno il pagamento di somme a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l'attività svolta presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva confermato, ritenendo che l'attività dei vigili volontari si inserisse nell'organizzazione del Corpo con sottoposizione gerarchica e che, pur essendo escluso formalmente un rapporto di pubblico impiego, la prestazione avesse natura sostanzialmente subordinata; da ciò aveva tratto la conseguenza che il t.f.r. dovesse rientrare nel trattamento economico spettante ai volontari richiamati in servizio. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139 del 2006 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001, come modificato dalla l. n. 183 del 2011. Ha sostenuto che la normativa di settore esclude espressamente l'instaurazione di un rapporto di impiego con i vigili del fuoco volontari, configurando invece un mero rapporto di servizio/funzionale, giustificato da esigenze straordinarie e temporanee; conseguentemente, escluso il rapporto di lavoro subordinato, non sarebbe dovuto il trattamento di fine rapporto, non ricompreso tra le voci retributive indicate dalla disciplina speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui il rapporto tra amministrazione e vigili del fuoco volontari non ha natura subordinata né integra un rapporto di impiego, ma è un rapporto di servizio, esclusivamente funzionale. In tale quadro ha valorizzato il dato testuale delle norme che escludono il rapporto di impiego e la disciplina speciale che limita le prestazioni spettanti ai volontari alle sole componenti espressamente previste. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda dei lavoratori. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate per la novità/complessità della questione all'epoca della decisione di merito e per il successivo consolidarsi dell'orientamento di legittimità.
Norme richiamate
è stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
viene interpretato come norma che esclude il rapporto di impiego tra amministrazione e personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e descrive un rapporto funzionale/di servizio.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell'esclusione del rapporto di impiego e della natura speciale del rapporto dei volontari.
art. 10 d.lgs. n. 139 del 2006
la Corte lo interpreta nel senso che il trattamento spettante ai volontari è limitato alle componenti espressamente richiamate (trattamento iniziale, missione, straordinario), con esclusione del t.f.r.
art. 10 d.lgs. n. 368 del 2001
richiamato come norma di disciplina delle esclusioni dalla normativa sul contratto a termine, in cui è stata inserita la previsione relativa ai richiami in servizio dei volontari dei vigili del fuoco.
art. 4, comma 12, l. n. 183 del 2011
ha introdotto nell'art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001 la lett. c-bis, che esclude i richiami in servizio dei volontari dei vigili del fuoco dalla disciplina del contratto a termine.
art. 1, comma 3, d.P.R. n. 76 del 2004
richiamato per affermare espressamente che il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione.
art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato come conferma legislativa dell'esclusione dell'applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato ai richiami in servizio del personale volontario.
art. 97 Cost.
evocato per evidenziare che il rapporto di impiego pubblico richiede procedure concorsuali, assenti nel caso dei volontari.
art. 98, comma 1, Cost.
richiamato per sottolineare l'esclusività del pubblico impiego, incompatibile con il rapporto del personale volontario come delineato dalla disciplina di settore.
Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE
richiamata nel passaggio che esclude la violazione del divieto di reiterazione abusiva del contratto a termine nei richiami in servizio dei volontari.
utilizzato per richiamare e ribadire i precedenti della Corte di cassazione.
art. 10 d.lgs. n. 139 del 2006
nel ragionamento della Corte delimita la parificazione economica ai dipendenti permanenti solo alle voci espressamente indicate, non estendibile al t.f.r.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale qualifica espressamente un rapporto come non di impiego, il giudice non può riqualificarlo come rapporto di lavoro subordinato facendo leva solo sulle modalità concrete di svolgimento della prestazione.
- L'esclusione legislativa del rapporto di impiego comporta, in difetto di una specifica previsione, l'inapplicabilità delle voci tipiche del lavoro subordinato non espressamente richiamate dalla norma speciale, incluso il trattamento di fine rapporto.
- La natura funzionale o di servizio di una prestazione resa in favore della pubblica amministrazione, specie se temporanea e per esigenze straordinarie, non equivale di per sé a subordinazione né a impiego pubblico.
- Quando la legge elenca puntualmente le componenti economiche spettanti, l'elencazione va intesa come tassativa, salvo diversa volontà normativa risultante in modo chiaro.
- In presenza di orientamento di legittimità consolidato successivo alla decisione di merito, la Corte può cassare e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.
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