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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34850/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva ceduto la propria azienda a una cessionaria nel 2008. La società cedente aveva omesso i versamenti IVA per il 2006 e le ritenute sui compensi dei collaboratori per il 2007; a seguito dell'iscrizione a ruolo, erano state notificate alla cessionaria due cartelle di pagamento, che quest'ultima aveva impugnato. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della cessionaria ritenendo non dimostrata la preventiva escussione della cedente, pur essendo stata prodotta la certificazione della sua cancellazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 24, comma 2, e 32 del d.lgs. n. 546/1992 e nullità della sentenza per avere la CTR deciso su una questione di preventiva escussione asseritamente introdotta solo con memoria illustrativa; 2) violazione degli artt. 14 d.lgs. n. 472/1997, 2492, 2493, 2495 e 2697 c.c., sostenendo che la cancellazione della cedente dal registro delle imprese e la sua estinzione rendevano impossibile la previa escussione e rendevano immediatamente operativa la responsabilità sussidiaria della cessionaria; 3) omessa disamina dell'incapienza del patrimonio della società cedente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva trascritto né allegato gli atti rilevanti da cui verificare la novità della questione. Ha accolto il secondo motivo, ritenendolo ammissibile e fondato, e ha dichiarato assorbito il terzo. Richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla responsabilità del cessionario d'azienda e sul beneficium excussionis, ha affermato che la cancellazione della società cedente dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione costituiscono prova certa dell'insufficienza del patrimonio sociale, con conseguente immediata operatività della responsabilità sussidiaria della cessionaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'ampliamento del thema decidendum in appello tramite memoria illustrativa.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti delle difese e delle memorie nel processo tributario.

  • art. 14 d.lgs. n. 472/1997

    Norma posta a fondamento della responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari della cedente.

  • art. 2492 c.c.

    Richiamato in tema di liquidazione e cancellazione della società cedente dal registro delle imprese.

  • art. 2493 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della liquidazione e alla posizione dei creditori.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato per gli effetti estintivi della cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sull'insufficienza del patrimonio della cedente.

Massime di principio

  • Nel regime di responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari della cedente, la cancellazione della società cedente dal registro delle imprese e la sua estinzione possono integrare prova certa dell'insufficienza del patrimonio sociale, rendendo operativa la responsabilità sussidiaria del cessionario senza necessità di una previa escussione sostanzialmente inutile.
  • Il beneficium excussionis non può essere invocato quando risulti documentalmente che il debitore principale è estinto e che il suo patrimonio è incapiente; in tale ipotesi la garanzia sussidiaria del cessionario diviene immediatamente azionabile.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che deduce la novità di una questione processuale è inammissibile se il ricorrente non trascrive o allega gli atti processuali necessari a consentire alla Corte il controllo della deduzione.
  • Quando il ricorso deduce un error in iudicando della sentenza di merito, la doglianza non è nuova se mira a contestare un'affermazione in diritto contenuta nella decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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