Cassazione Penale, Sentenza n. 4631/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ronga impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata per il reato ex art. 73 DPR n. 309/1990 (illecita detenzione, in concorso con il padre, di circa 370 g di marijuana e 7,7 g di cocaina). Il ricorso per cassazione articolava due censure: (1) violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata e insufficiente valutazione delle argomentazioni difensive volte a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari (mancanza di attualità delle esigenze); (2) vizio di motivazione ex art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p., per aver il Tribunale desunto in modo automatico le esigenze cautelari dai gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il ricorso era stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Benevento e pervenuto a quella di Napoli oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 c.p.p., tenendo conto della data di notifica personale all'imputato ai sensi dell'art. 585, comma 3. Inoltre i motivi erano sostanzialmente inammissibili: il Collegio aveva adeguatamente motivato il rigetto dell'appello cautelare, valutando e confutando gli elementi addotti dalla difesa (tempo di esecuzione della misura, rispetto delle prescrizioni, richiesta di rito abbreviato, confessione) e ritenendoli insufficienti a far venire meno le esigenze cautelari, nel rispetto della giurisprudenza consolidata che richiede elementi ulteriori e significativi oltre il mero decorso del tempo o l'osservanza delle prescrizioni. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che incrimina l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti; il provvedimento cautelare era adottato in relazione a tale reato.
Richiamata dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e non viziata.
Citata dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha escluso la violazione perche' il Collegio ha argomentato sufficientemente le ragioni del rigetto.
cod. proc. pen., art. 292, comma 2, lett. c)
Norma richiamata dal ricorrente per contestare il vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia dedotto automaticamente le esigenze cautelari dai gravi indizi, ma abbia svolto una valutazione conforme alla giurisprudenza.
cod. proc. pen., art. 311, comma 1
Stabilisce il termine di dieci giorni per impugnare le decisioni cautelari; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato oltre tale termine presso l'ufficio non competente.
cod. proc. pen., art. 311, comma 2
Rilevante per la determinazione dell'ufficio competente a ricevere l'impugnazione; la Corte ha richiamato la regola che l'atto deve pervenire all'ufficio competente entro il termine per non incorrere in tardività.
cod. proc. pen., art. 585, comma 3
Utilizzata per stabilire la data dalla quale decorre il termine di impugnazione (la notifica personale all'imputato) e quindi per valutare la tempestività dell'impugnazione.
Prevede la sanzione pecuniaria e le spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la condanna pecuniaria ritenendo assente l'ipotesi di mancata colpa nell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari deve essere depositato entro 10 giorni e presso l'ufficio competente: la presentazione in cancelleria diversa può determinare l'inammissibilità per tardività.
- Per calcolare la tempestività è rilevante la data di notifica personale dell'atto all'imputato (art. 585, comma 3 c.p.p.).
- In appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione di misura cautelare il sindacato del giudice è limitato: il tribunale deve verificare la correttezza giuridica e la motivazione e valutare eventuali nuovi fatti idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio, non può riconsiderare liberamente il merito originario.
- Il mero decorso del tempo di esecuzione della misura o il puntuale rispetto delle prescrizioni non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; occorrono elementi nuovi e significativi che cambino la valutazione del rischio.
- La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza è un elemento rilevante nella valutazione delle esigenze cautelari e, se corroborata da 'elementi di prova granitici', può giustificare la conferma della misura.
- Presentare in modo chiaro e documentato fatti nuovi (es. cambiamenti di circostanze, garanzie alternative, elementi di prova acquisti a favore dell'imputato) è essenziale per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare.
- Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.) salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità.
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