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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31834/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è quella con cui la Corte di appello, all'esito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha applicato la pena concordata dalle parti. Uno degli imputati ha denunciato omessa motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata esclusione della recidiva, sostenendo che il relativo motivo non fosse stato rinunciato. L'altro ha dedotto omessa motivazione sul controllo, da parte del giudice, della congruità e correttezza dell'accordo raggiunto. La Corte di cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel concordato in appello, non si applicano analogicamente i limiti impugnatori previsti per il patteggiamento, ma i motivi di ricorso sono preclusi solo nei limiti della rinuncia ai motivi di appello. Nel caso concreto, però, i ricorrenti avevano rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quello concernente la pena; perciò le doglianze su attenuanti, recidiva e motivazione sul controllo dell'accordo erano inammissibili perché investivano punti coperti da rinuncia o comunque ricompresi nell'accordo sulla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato che, dopo le Sezioni Unite n. 19415/2022 (Fazio), il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non è soggetto alle limitazioni impugnatorie dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma resta fermo l'effetto preclusivo della rinuncia ai motivi di appello. Poiché gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi salvo quello sul trattamento sanzionatorio, non potevano proporre in cassazione censure su attenuanti generiche, recidiva o difetto di motivazione sul controllo dell'accordo. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello si colloca nel giudizio ordinario di appello; l'impugnabilità della sentenza resa ex art. 599-bis non è limitata per analogia dalle regole del patteggiamento, ma resta condizionata dalla rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La disposizione è speciale e riferita al solo patteggiamento; non è estensibile al concordato in appello per via analogica.

  • art. 606 c.p.p.

    Delimita, in via generale, i motivi proponibili in cassazione contro la sentenza di appello resa in esito a concordato, nei limiti non preclusi dalla rinuncia.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Per la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. consente la dichiarazione di inammissibilità con procedimento de plano per ragioni di economia processuale.

  • art. 62, comma 1, n. 6 c.p.

    La deduzione relativa alla circostanza attenuante è stata ritenuta preclusa perché ricompresa tra i motivi rinunciati o comunque autonomamente coperta dall'effetto preclusivo della rinuncia.

  • art. 129 c.p.p.

    Non sussiste, nel giudizio di secondo grado con concordato, un obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando le questioni risultano coperte dalla rinuncia ai motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non si applicano per analogia i limiti speciali di impugnazione previsti per il patteggiamento: la disciplina dei motivi ricorribili resta quella generale, salvo gli effetti della rinuncia ai motivi di appello.
  • La rinuncia ai motivi di appello produce un effetto preclusivo sostanziale sul punto rinunciato, impedendo di riproporre in cassazione censure che investano attenuanti, aggravanti, recidiva o altri profili autonomamente devoluti e poi abbandonati.
  • Quando l'imputato concorda la pena e rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, non può poi dedurre in cassazione difetti di motivazione relativi a questioni strettamente connesse ai motivi rinunciati.
  • Nel giudizio reso ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il controllo del giudice sulla congruità dell'accordo non impone una motivazione estesa su profili coperti dalla rinuncia, salvo questioni ancora devolute e non precluse.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, ove siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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