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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11413/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi. Ha articolato tre motivi: 1) contestazione dell'an della responsabilità, sostenendo che la sostanza fosse per uso personale; 2) richiesta di derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) censura sul trattamento sanzionatorio, per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e sugli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché integralmente reiterativo delle questioni già esaminate e motivate dalla Corte d'appello, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, valorizzando l'elevato quantitativo di cocaina e hashish e la presenza di strumenti per il confezionamento delle dosi; ha inoltre ritenuto congrua l'esclusione della fattispecie di lieve entità e corretta la valutazione sulle attenuanti generiche, già concesse in primo grado in equivalenza con la recidiva. Poiché si trattava di recidiva qualificata, le attenuanti generiche non potevano essere riconosciute in prevalenza. All'inammissibilità è seguita la condanna dell'imputato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    la condotta è stata ritenuta riconducibile alla detenzione di stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi; è stata esclusa la diversa qualificazione per uso personale e la derubricazione nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    la Corte ha confermato l'esclusione della fattispecie di lieve entità sulla base del quantitativo sequestrato e degli elementi indicativi della destinazione allo spaccio.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche risultavano già concesse in primo grado; la loro prevalenza sulla recidiva è stata esclusa perché la recidiva era qualificata.

  • art. 81 c.p.

    richiamato implicitamente con riferimento agli aumenti per la continuazione, rispetto ai quali il ricorrente chiedeva una diversa valutazione del bilanciamento con le attenuanti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per il criterio di verifica dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi può essere desunta, in via logica e probatoria, dall'elevato quantitativo sequestrato e dalla presenza di strumenti per il confezionamento delle dosi.
  • La richiesta di qualificare il fatto nell'ipotesi di lieve entità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 può essere disattesa quando la quantità della droga e gli indici fattuali complessivi sono incompatibili con una minore offensività.
  • Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute in prevalenza sulla recidiva qualificata quando il giudice di merito abbia reso una motivazione non arbitraria e coerente con la disciplina del bilanciamento.
  • Il controllo di legittimità non consente una nuova e alternativa valutazione del compendio probatorio, ma solo la verifica della congruità e logicità della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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