Cassazione Civile, Ordinanza n. 27040/2021 del 06/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio accomandante di una società in accomandita semplice, per i redditi 2003, ai fini IRPEF, addizionale regionale e sanzioni, a seguito di una rettifica operata dall'Ufficio sulla società e poi imputata per trasparenza al socio. Il contribuente aveva eccepito sin dal primo grado la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, sostenendo che gli atti erano stati notificati oltre il termine ordinario e che il raddoppio dei termini non fosse applicabile, perché il contribuente sarebbe stato del tutto estraneo alle condotte delittuose, attribuite invece al solo socio accomandatario. Nei gradi di merito la pretesa erariale era stata confermata. In cassazione l'erede universale del contribuente ha proposto un unico motivo, volto sostanzialmente a contestare la correttezza della decisione impugnata in relazione alla pretesa fiscale e al regime procedurale applicato.
La decisione
La Corte non esamina il merito della decadenza o del raddoppio dei termini, ma rileva d'ufficio un vizio processuale assorbente: nelle controversie riguardanti la rettifica dei redditi delle società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali. Poiché nel giudizio non risultava integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, e non ricorrevano le condizioni per la trattazione unitaria/riduzione del vizio mediante riunione dei giudizi, la Corte dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano anche per le spese.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
società di persone e associazioni
La rettifica dei redditi delle società di persone e dei soci è unitaria e comporta automatica imputazione per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
integrazione del contraddittorio
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei redditi di società di persone e soci, il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio; in difetto, il giudizio è nullo.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La possibile riunione dei giudizi può evitare la regressione al primo grado solo quando ricorrano specifiche condizioni di identità e simultaneità dei processi; tali condizioni non risultavano presenti nel caso concreto.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
redditi delle società di persone
L'accertamento reddituale della società si riflette automaticamente sui soci, rendendo la controversia inscindibile rispetto a tutti i soggetti coinvolti.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative alla rettifica dei redditi di società di persone, il rapporto tra società e soci è inscindibile perché l'accertamento ha natura unitaria e i redditi sono imputati per trasparenza a ciascun socio secondo la quota di partecipazione.
- Quando il giudizio riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria, la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è indispensabile; la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La riunione di procedimenti separati può evitare la regressione al primo giudice solo se vi sia identità di causa petendi, simultanea proposizione dei ricorsi, trattazione congiunta nei gradi di merito e sostanziale identità delle decisioni; in mancanza, permane la nullità del giudizio.
- Nel contenzioso sulle società di persone, le eccezioni riferite a questioni non personali del singolo socio non possono essere decise isolatamente, perché investono necessariamente anche la posizione della società e degli altri soci.
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