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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12828/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dagli avvisi di addebito con cui l'ente previdenziale chiedeva a una società la restituzione di somme per asserita indebita fruizione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8 l. n. 223/1991. Il presupposto contestato era che la lavoratrice assunta in mobilità fosse stata prima ingaggiata a tempo determinato e poi assunta a tempo indeterminato. I giudici di merito avevano ritenuto spettante il beneficio, escludendo una soluzione di continuità tra il contratto a termine e quello a tempo indeterminato, poiché la stipula del secondo era intervenuta prima della scadenza del primo, pur con decorrenza degli effetti dal giorno successivo alla scadenza del termine. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 223/1991, sostenendo che la posticipazione degli effetti del contratto stabile alla data successiva alla scadenza del termine escludesse il requisito della trasformazione "nel corso del suo svolgimento" e quindi la spettanza dello sgravio. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale censurando la compensazione delle spese di lite, ritenuta illegittima perché la questione non sarebbe stata nuova, essendo già stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'ente previdenziale, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto allo sgravio: ciò che conta, ai fini dell'art. 8 l. n. 223/1991, è che il rapporto a tempo indeterminato segua volontariamente e senza soluzione di continuità quello a termine, mentre è irrilevante che gli effetti del nuovo contratto decorrano dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine, se la stipula è avvenuta prima della scadenza stessa. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale della società limitatamente al capo sulle spese, cassando la sentenza nella parte in cui aveva compensato le spese per asserita novità della questione: la compensazione non era giustificata, perché i giudici di merito avevano in realtà deciso richiamando un principio già espresso dalla Cassazione. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per la regolazione delle spese e per le spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre dichiarato che l'ulteriore contributo unificato grava solo sul ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 8, l. n. 223/1991

    "nel corso del suo svolgimento"

    il beneficio contributivo spetta se il contratto a termine dei lavoratori assunti dalla mobilità viene trasformato volontariamente in contratto a tempo indeterminato senza soluzione di continuità, anche quando gli effetti del nuovo contratto decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, purché la stipula sia avvenuta prima della scadenza.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa, nel testo applicabile e alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata, solo nei casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza di gravità analoga.

  • art. 13, d.l. n. 132/2014

    viene richiamato come norma modificativa dell'art. 92 c.p.c. in materia di compensazione delle spese.

  • l. n. 162/2014

    legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata nel contesto della disciplina delle spese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, qui posto a carico del solo ricorrente principale.

  • art. 77 della Corte costituzionale, 2018

    è richiamata come pronuncia che incide sulla lettura dell'art. 92 c.p.c. in materia di compensazione delle spese.

  • Cass. n. 25315 del 2007

    precedente utilizzato per affermare la natura premiale del beneficio contributivo e il requisito della continuità tra rapporto a termine e rapporto a tempo indeterminato.

  • Cass. nn. 4696 del 2019 e 3977 del 2020

    precedenti richiamati per delimitare i casi in cui è legittima la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • In materia di sgravi contributivi previsti per l'assunzione o trasformazione di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità, il requisito della trasformazione "nel corso del suo svolgimento" va inteso in senso sostanziale: il beneficio spetta quando il rapporto a tempo indeterminato segua volontariamente quello a termine senza soluzione di continuità, anche se la decorrenza degli effetti del nuovo contratto è fissata al giorno successivo alla scadenza del termine.
  • Ai fini della spettanza di un beneficio premiale, è decisiva la continuità sostanziale tra i due rapporti di lavoro e non la sola coincidenza formale della data di decorrenza degli effetti del contratto stabile con la scadenza del contratto a termine.
  • La compensazione delle spese di lite non può essere disposta in base a una generica affermazione di novità della questione quando la decisione di merito si fonda in realtà su un orientamento già consolidato o comunque già espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Dopo la riforma dell'art. 92 c.p.c., la compensazione è consentita solo in ipotesi tipizzate o comunque equiparabili per gravità ed eccezionalità, e non per ragioni meramente discrezionali o non sorrette da effettiva novità o incertezza della questione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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