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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36425/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (16 maggio 2025) che aveva rigettato la richiesta di convalida di un decreto di acquisizione dei dati di traffico telefonico/telematico disposta dal pubblico ministero in situazione di urgenza. Il ricorrente deduceva la violazione di norme processuali e l'abnormità del provvedimento, sostenendo che la richiesta era stata depositata telematicamente e sottoscritta digitalmente in conformità alla normativa vigente, mentre il GIP aveva motivato il rigetto solo sulla presunta mancanza di una sottoscrizione "nelle forme di legge".

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte decisiva, perché il provvedimento impugnato non è stato ritenuto "abnorme" nella nozione giurisprudenziale che giustifica la deroga ai mezzi di impugnazione ordinari. Tuttavia la Corte ha rilevato l'illegittimità del decreto impugnato sotto due profili: motivazione meramente apparente circa la mancanza della sottoscrizione e errore nel ritenere il documento privo di regolare sottoscrizione, essendo la richiesta stata sottoscritta digitalmente e depositata sia telematicamente sia in copia analogica. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le copie analogiche di documenti informatici firmati digitalmente possono avere la stessa efficacia probatoria (art. 23 d.lgs. 82/2005). Nonostante l'illegittimità, non è stata riconosciuta abnormità perché il provvedimento non ha determinato un effetto irrimediabile: il pubblico ministero può riformulare autonomamente la richiesta ai sensi dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003 e ottenere dal giudice l'esame della nuova istanza; quindi la stasi processuale è ritenuta superabile con rimedi ordinari.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. proc. pen.

    Consente l'uso di strumenti informatici e la firma digitale per gli atti dei pubblici ministeri; la Corte riconosce la validità della sottoscrizione digitale del PM alla luce delle norme applicabili e del D.M. 24/12/2024, n. 206.

  • D.M. 24 dicembre 2024, n. 206

    Regolamenta aspetti attuativi dell'uso di firme/digitalizzazione per atti del pubblico ministero; è richiamato per sostenere la liceità della firma digitale nei procedimenti investigativi.

  • art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente al Presidente del Tribunale di disporre misure organizzative (es. sospensione dell'uso di un applicativo), ma secondo la Corte tali misure, specialmente se richiamano il principio del "doppio binario", non precludono in sé l'uso della firma digitale.

  • art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Disciplina l'acquisizione dei dati di traffico e prevede la possibilità per il pubblico ministero, in situazioni di urgenza, di disporre l'acquisizione con decreto soggetto a convalida giudiziale; la Corte indica che il PM può proporre una nuova richiesta ai sensi del comma 3 come rimedio ordinario al rigetto formale.

  • commi 3, 3-bis, 3-quater dell'art. 132 d.lgs. 196/2003

    Il comma 3 stabilisce i presupposti ordinari per l'acquisizione; il comma 3-bis consente al PM di adottare il decreto in urgenza soggetto a convalida; il comma 3-quater sancisce l'inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione delle disposizioni. La Corte ricorda questi limiti sostanziali per orientare la valutazione sull'acquisibilità dei dati.

  • d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 23, commi 1 e 2

    Stabilisce che le copie su supporto analogico di documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità è attestata da pubblico ufficiale autorizzato. La Corte utilizza questa norma per affermare l'equivalenza tra copia analogica e documento digitale sottoscritto.

  • d.lgs. n. 82/2005, art. 24

    Norma richiamata dalla difesa in tema di firma digitale e certificati qualificati; la Corte prende in considerazione le regole sul valore probatorio e i requisiti tecnici della firma digitale nel contesto delle sottoscrizioni telematiche.

  • d.lgs. n. 82/2005, art. 48

    Richiamato dalla difesa circa l'uso della posta elettronica certificata e degli strumenti sostitutivi; la Corte comunque ritiene che le sospensioni organizzative dell'applicativo non escludano automaticamente la validità della sottoscrizione digitale quando vi è un "doppio binario" operativo.

Massime di principio

  • La firma digitale del pubblico ministero, se conforme alla normativa vigente (art.110 c.p.p. e regole tecniche), è valida per le richieste telematiche anche se contemporaneamente esistono sospensioni di specifici applicativi locali; le misure organizzative non equivalgono di per sé a invalidazione della sottoscrizione.
  • Le copie analogiche di documenti informatici firmati digitalmente possono avere pari efficacia probatoria rispetto all'originale quando la conformità è attestata secondo quanto previsto dal d.lgs. 82/2005 (art. 23). Il giudice deve valutare correttamente questo rapporto e motivare chiaramente eventuali contestazioni formali.
  • Il vizio di motivazione e gli errori formali del giudice (es. incomprensione sulla sottoscrizione digitale) configurano illegittimità ma non sempre abnormità: per qualificare un atto come abnorme è necessario dimostrare che esso provoca una stasi processuale irreparabile, senza rimedi ordinari.
  • Prima di ricorrere per cassazione per abnormità, è necessario verificare l'esistenza di rimedi ordinari (es. nuova richiesta ai sensi dell'art. 132, comma 3) che rendano superabili gli effetti del provvedimento: la possibilità di riformulare la richiesta o impugnare con gli strumenti ordinari riduce la probabilità di riconoscimento dell'abnormità.
  • Per il pubblico ministero è prudente curare formalmente le istanze telematiche: utilizzare certificati qualificati, invio tramite canali previsti (PEC ove richiesto), e conservare copia analogica conforme attestata, così da ridurre il rischio di rigetti per vizi formali e facilitare l'eventuale riesame giudiziale.
  • Per il difensore della parte privata, contestare la motivazione superficiale di un provvedimento è strada corretto, ma l'azione dovrebbe mirare a dimostrare l'effettiva inesistenza di rimedi alternativi e l'esistenza di un pregiudizio irrimediabile per poter fondare ricorsi straordinari per abnormità.

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