Cassazione Civile, Ordinanza n. 26888/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promotore finanziario)
La controversia
Un investitore aveva stipulato nel 2006 un contratto di collocamento di una polizza unit linked tramite una società di intermediazione e un contratto di assicurazione con la compagnia emittente. In primo grado aveva chiesto, in via principale, la nullità dei contratti con restituzione o risarcimento dell’intera somma investita; in subordine la risoluzione per grave inadempimento; ancora in subordine l’annullamento; e, in estremo subordine, il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale anche nei confronti del promotore finanziario. Dopo la messa in liquidazione coatta della società di collocamento e una transazione con la compagnia assicuratrice, in appello aveva proseguito soltanto contro il promotore, chiedendo l’accertamento del grave inadempimento per violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza e la condanna al risarcimento parametrato a interessi e rivalutazione sull’intero capitale investito, oppure alla diversa somma di giustizia. La Corte d’appello aveva ritenuto tale domanda nuova e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c.; aveva inoltre affrontato il tema della transazione e dell’art. 1304 c.c. Il ricorso per cassazione censurava proprio la qualificazione come nova della domanda e, con il secondo motivo, la disciplina del profittamento della transazione da parte del condebitore non transigente, nonché il riparto degli oneri di allegazione/prova e la motivazione della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d’appello che aveva qualificato come domanda nuova quella proposta in appello contro il solo promotore finanziario: non si trattava di una mera riduzione del quantum, ma di una domanda diversa, perché trasferita nei confronti di un soggetto che non era convenuto in relazione a quella specifica pretesa e fondata su un diverso assetto delle domande rispetto a quelle originarie. La Corte ha precisato che la sostituzione o traslazione della domanda da un convenuto a un altro, se non ricorre una successione nel rapporto dedotto in giudizio, integra un novum vietato dall’art. 345 c.p.c. L’ulteriore argomentazione sulla transazione e sull’art. 1304 c.c. è rimasta assorbita dal rilievo processuale della inammissibilità della domanda. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
In appello non è consentito introdurre una domanda nuova; è nuova la domanda che muti anche solo uno dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum o una causa petendi diversi. La mera riduzione del quantum è invece ammissibile solo se resta ferma la medesima domanda originaria.
Richiamato dal ricorrente in tema di profittamento della transazione stipulata da uno dei condebitori solidali; la Corte non è entrata nel merito della questione perché assorbita dalla inammissibilità della domanda nuova.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità solidale dei convenuti; la Corte non ha deciso sul merito per assorbimento.
È richiamato per escludere che il trasferimento della domanda da un soggetto a un altro sia ammissibile quando il nuovo convenuto non è avente causa del precedente.
È richiamato per affermare che il subentro processuale consente il trasferimento della domanda solo nei casi di successione nel rapporto dedotto in giudizio previsti dalla norma.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
È il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza prospettati nel ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per l’omesso esame di un fatto decisivo; la censura non ha condotto all’accoglimento.
Richiamato dal ricorrente sul tema della non contestazione e della prova dei fatti allegati.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un diverso riparto dell’onere della prova in relazione alla transazione e alla misura del debito residuo.
Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di ultrapetizione o di pronuncia su domande diverse da quelle proposte.
Richiamato dal ricorrente per denunciare motivazione apparente o perplessa; la censura non è stata accolta.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della non contestazione e del riconoscimento dei fatti.
Massime di principio
- In appello è inammissibile la domanda che, pur muovendo dallo stesso rapporto sostanziale, venga traslata da un convenuto a un altro senza che ricorra una successione nel rapporto dedotto in giudizio; tale trasferimento non è una mera emendatio ma un novum.
- La riduzione del quantum non integra domanda nuova solo se resta invariato il nucleo della pretesa originaria; se invece cambia il soggetto passivo della domanda o il suo oggetto effettivo, si introduce una domanda diversa vietata dall’art. 345 c.p.c.
- Quando la domanda originaria era costruita come consequenziale alla declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione di specifici contratti, la sua trasformazione in una richiesta risarcitoria autonoma nei confronti di un diverso convenuto comporta mutamento della causa petendi e del petitum.
- Le questioni sulla transazione tra creditore e uno dei condebitori solidali, sul profittamento ex art. 1304 c.c. e sulla ripartizione del debito residuo restano assorbite se la pretesa nei confronti del diverso convenuto è inammissibile per novità.
- La presenza nel processo di un soggetto non basta a rendere ammissibile una domanda nei suoi confronti se, al momento della sua proposizione, quel soggetto non era parte del rapporto processuale in relazione a quella specifica pretesa.
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