Cassazione Penale, Sentenza n. 22344/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino lamentando: nullità e vizio logico della motivazione circa la qualificazione del reato indicato al capo A) (con esclusione anche del tentativo); illegittimo diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; vizio nel giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva nonché l'applicazione illegittima, in concreto, di due circostanze aggravanti ad effetto speciale in violazione dell'art. 63, comma 4 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere fondati su censure reiterative già prospettate in appello, senza confronto critico con le argomentazioni della corte territoriale. Ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto consumata la rapina (merce sottratta e occultata nelle borse) e ha posto rilievo sulle gravi lesioni subite dalla vittima a seguito della fuga e dell'investimento. Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 è stato negato perché, per il reato di rapina, non rileva soltanto il modesto valore economico del bene ma anche gli effetti lesivi sulla persona; le lesioni gravi escluono la speciale tenuità del danno. Quanto alla recidiva e alle aggravanti ad effetto speciale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo: l'inasprimento derivante dalla recidiva e dall'aggravante è stato neutralizzato da un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza con le attenuanti generiche. Per effetto dell'inammissibilità dei ricorsi le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'attenuante della "tenuità del danno" in reati come la rapina non è valutabile solo in base al modesto valore economico del bene sottratto; occorre considerare anche gli effetti dannosi sulle persone (lesioni, violenza), data la natura plurioffensiva del reato. Lesioni gravi escludono l'applicabilità dell'attenuante.
La norma disciplina l'aumento di pena in caso di applicazione di più circostanze ad effetto speciale; la Corte ha chiarito che l'eventuale incremento può essere neutralizzato nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, purché il bilanciamento sia motivato.
In caso di inammissibilità del ricorso per motivi procedurali o di merito, la Corte può condannare le parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e a una somma a favore della Cassa delle Ammende.
Cass. Sez. 2, sent. n. 50987 del 17/12/2015 (Rv. 265685)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, nel delitto di rapina, la valutazione della tenuità del danno richiede l'esame degli effetti lesivi sulla persona e non solo del valore economico del bene sottratto.
Massime di principio
- In reati plurioffensivi come la rapina, la valutazione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. richiede l'esame degli effetti sulla persona (lesioni, intimidazione), non solo del valore economico del bene sottratto; lesioni gravi ostano al riconoscimento della tenuità del danno.
- Se un motivo in Cassazione ripropone censure già esaminate e motivate dalla corte d'appello senza un confronto critico con la motivazione di quest'ultima, il ricorso è spesso dichiarato inammissibile.
- L'applicazione della recidiva e delle circostanze aggravanti ad effetto speciale va valutata nel complesso: l'aumento può essere neutralizzato da un bilanciamento con attenuanti generiche quando il giudice motivi l'equivalenza.
- L'art. 63, comma 4 cod. pen. va interpretato con attenzione tecnica: concerne l'incremento di pena per più circostanze ad effetto speciale e richiede motivazione specifica in caso di cumulo o neutralizzazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
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