Cassazione Penale, Sentenza n. 37680/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna (ammenda di €5.000) per la contravvenzione prevista dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 commessa il 30/10/2014. Tre motivi: 1) vizio di motivazione per presunta discordanza sulla indicazione del luogo di nascita dell'imputato (dubbio sull'identità); 2) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, in particolare per mancanza di prova della permanenza sul territorio nazionale; 3) estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Rileva che il ricorrente non ha impugnato il provvedimento del Tribunale che aveva dichiarato l'appello inammissibile e lo aveva riqualificato quale ricorso per cassazione. Sulla questione dell'identità la Corte giudica il motivo generico e non decisivo (Kribka è in Marocco, quindi non sussiste incongruenza rilevante). Sull'assenza di attenuanti la Corte ritiene il motivo aspecifico e privo di argomentazioni concrete in relazione alla decisione impugnata (violazione del requisito di specificità dei motivi in Cassazione). Sul tema della prescrizione non procede all'esame perchè il ricorso è inammissibile e, al momento della sentenza impugnata (16/10/2019), il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso; inoltre la giurisprudenza (Sez. U. Bracale) impedisce di far valere una causa di non punibilità conseguente a un atto di impugnazione invalido che abbia formato giudicato. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. immigrazione)
Norma contestata come fonte della contravvenzione per cui fu emessa la condanna (illecito relativo alla posizione di stranieri sul territorio nazionale).
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Impose il requisito di specificità dei motivi nel ricorso per cassazione: la genericità o la mancanza di correlazione tra censure e motivazione impugnata determina l'inammissibilità.
Prevede la condanna al versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo elementi che escludano responsabilità nella causa di inammissibilità.
Sez. U., n. 23428 del 22/3/2005 (Bracale)
Principio secondo cui la formazione del giudicato sostanziale derivante da un atto di impugnazione invalido preclude la possibilità di far valere successivamente cause di non punibilità (es. prescrizione) relative allo stesso fatto.
Sez. 1, n. 4521 del 20/1/2005 (Orrù) e Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004 (Burzotta)
Giurisprudenza richiamata in tema di specificità dei motivi: il ricorrente deve indicare elementi concreti a supporto delle censure e non può limitarsi a enunciazioni generiche.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e collegati puntualmente alle ragioni della decisione impugnata; la genericità comporta inammissibilità.
- Se si contesta un precedente provvedimento intermedio (es. il provvedimento che dichiara inammissibile un appello o lo riqualifica), l'impugnazione in Cassazione deve estendersi anche a quel provvedimento, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Piccole incongruenze formali (es. diversa indicazione del luogo di nascita quando la località appartiene comunque allo stesso Stato) non sono necessariamente idonee a vanificare l'identificazione dell'imputato se non dimostrano un reale dubbio sull'identità.
- La deduzione della prescrizione va valutata tenendo conto delle date rilevanti e dell'efficacia degli atti di impugnazione precedenti: un atto di impugnazione invalido che abbia prodotto giudicato può precludere la successiva rilevazione della prescrizione.
- La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende; prima di proporre impugnazioni in Cassazione, è quindi necessario curare la completezza e la specificità dei motivi.
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