Cassazione Civile, Ordinanza n. 27780/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, per tale ragione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, disponendo la compensazione integrale delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2014 e 2015, fondato sull’assunto che la società avesse utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente recupero a tassazione dei costi ritenuti indebitamente dedotti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello l’Agenzia delle entrate otteneva la riforma della decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, ma prima della decisione le parti stipulavano un accordo conciliativo ex art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositato nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sopravvenuta conciliazione tra le parti nel processo tributario determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Il ricorso era stato illustrato con memoria nel procedimento camerale, ma la decisione è stata assorbita dalla conciliazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione in materia tributaria, le parti depositano un accordo conciliativo valido ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 546/1992, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso.
- L’estinzione del processo per intervenuta conciliazione comporta la compensazione delle spese di lite, ove così stabilito nel provvedimento finale.
Come è indicizzato
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