Cassazione Penale, Ordinanza n. 04965/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La conferma della responsabilità per truffa resta ferma, così come il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Nel ricorso ha dedotto: 1) vizio della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato le prove; 2) mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo era una mera riproposizione delle censure già svolte in appello e già disattese, quindi non specifico; il secondo non si confrontava con le ragioni poste dalla Corte di merito a fondamento del diniego del beneficio; il terzo era inammissibile in cassazione e comunque infondato, perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e non illogica, valorizzando modalità della condotta e precedente specifico.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito evidenzi plurimi elementi ostativi, come il danno alla persona offesa e l'approfittamento di condizioni di minorata difesa.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non illogica e basata su elementi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente ripetitive, non specifiche o che si limitino a una critica apparente della motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla motivazione della condanna deve individuare specifici errori logici o giuridici; una critica generica o apparente non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la motivazione di merito evidenzi elementi concreti di disvalore, come il danno arrecato alla persona offesa e lo sfruttamento di una sua situazione di minorata difesa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito richiama elementi ritenuti decisivi, quali le modalità della condotta e i precedenti specifici, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento allegato dalle parti.
- In cassazione non può essere chiesto un nuovo apprezzamento del merito se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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