Cassazione Civile, Ordinanza n. 20234/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda il criterio di calcolo della quota 'a' della pensione di vecchiaia spettante a un ex agente di commercio iscritto alla Fondazione Enasarco. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto dell'interessato a ottenere la riliquidazione della pensione applicando, per l'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1 ottobre 1998, il criterio più favorevole desumibile dall'art. 10, comma 3, della legge n. 12 del 1973, in combinato con l'art. 11 del d.P.R. n. 758 del 1968. La Fondazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull'interpretazione della legge e del regolamento Enasarco, sostenendo che la quota a) dovesse essere calcolata solo secondo l'art. 10, comma 3, della legge n. 12 del 1973 e che tale norma avesse natura sostanzialmente transitoria o comunque fosse superata dal regolamento; con il secondo ha denunciato violazione del criterio del pro-rata e della disciplina sopravvenuta, sostenendo che l'art. 10, comma 3, si applicasse solo alle anzianità maturate prima della legge e non anche alle anzianità successive, per cui la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato una disciplina non vigente al momento della maturazione dei contributi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando il precedente già formatosi sul punto e condividendone integralmente la motivazione: l'art. 10, comma 3, della legge n. 12 del 1973 richiama l'art. 11 del d.P.R. n. 758 del 1968 e consente, per il calcolo della pensione, l'applicazione del criterio concretamente più favorevole al pensionato; tale disciplina non è stata abrogata dal regolamento successivo e non è confinata alle sole anzianità anteriori alla legge. Di conseguenza è stata confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Invocato come criterio di interpretazione delle norme; la Corte nega la lettura proposta dalla ricorrente e valorizza invece il dato testuale e sistematico delle disposizioni sulla pensione.
Richiamati per l'interpretazione del regolamento e della legge; la Corte ritiene non condivisibile l'interpretazione restrittiva sostenuta dalla Fondazione.
art. 18 Regolamento Attività Istituzionali Enasarco
La disposizione regolamentare disciplina il calcolo della pensione di vecchiaia per gli iscritti e rinvia, per la quota a), alle disposizioni della legge n. 12 del 1973.
art. 10, comma 3, L. n. 12 del 1973
È norma sostanziale che prevede, quando il criterio interno sia meno favorevole, l'applicazione del metodo di calcolo desumibile dal d.P.R. n. 758 del 1968; non è norma transitoria e non è stata abrogata dal regolamento successivo.
art. 11 d.P.R. n. 758 del 1968
Richiamato dall'art. 10, comma 3, della L. n. 12 del 1973; continua ad operare come criterio alternativo di calcolo della pensione se più favorevole all'assicurato.
Interpretato come norma che, in attesa del regolamento esecutivo, rinvia al d.P.R. n. 758 del 1968 per profili esecutivi e non per la disciplina sostanziale del trattamento pensionistico.
Richiamato per confermare la regola del trattamento di maggior favore e la possibilità di conservare il trattamento precedente se più favorevole.
art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995
Evocato dalla ricorrente in relazione al pro-rata; la Corte ritiene che il principio del pro-rata non incida sulla disciplina qui applicabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Cass. S.U. n. 4315/2020
Richiamata per il principio sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Cass. n. 29582/2022
Precedente specifico sul medesimo tema, del quale la Corte fa integrale applicazione.
Massime di principio
- Quando una disciplina pensionistica richiama espressamente un precedente criterio legale di calcolo, tale richiamo deve essere letto come scelta di un sistema alternativo e concorrente, non come applicazione limitata solo a un periodo storico già esaurito.
- Se la norma riconosce al pensionato il criterio più favorevole tra due metodi di calcolo, il giudice deve verificare la concreta maggiore convenienza dell'uno o dell'altro sistema e applicare quello più vantaggioso all'interessato.
- Una norma di legge sostanziale non può ritenersi abrogata da una fonte regolamentare successiva se il legislatore ne ha previsto la perdurante operatività mediante rinvio espresso a un diverso criterio di calcolo.
- Il principio del pro-rata non può essere invocato per restringere una disciplina che, nel testo, consente il confronto tra regimi alternativi e la selezione del trattamento di maggior favore.
- Nel giudizio di legittimità, il richiamo a un precedente conforme consolidato può rendere infondati i motivi che non offrano argomenti nuovi idonei a superare l'interpretazione già affermata dalla Corte.
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