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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10960/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

Una cooperativa sociale aveva deliberato lo stato di crisi aziendale e, per il periodo interessato, aveva ridotto alcuni trattamenti economici dei soci lavoratori (tra cui mancata applicazione di aumenti contrattuali e di maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, notturno/festivo, oltre alla riduzione dell'integrazione retributiva per malattia) allo scopo dichiarato di salvaguardare i livelli occupazionali. L'INPS, con verbale ispettivo, aveva contestato un debito contributivo calcolato sulla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto dovuto secondo il minimale contributivo previsto dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, conv. in L. n. 389 del 1989. La cooperativa e il legale rappresentante avevano agito in accertamento negativo; il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e la Corte d'appello aveva confermato ritenendo che, in presenza del piano di crisi ex L. n. 142 del 2001, artt. 4 e 6, la contribuzione dovesse essere parametrata alle minori somme effettivamente erogate, in deroga al minimale contributivo. Nel ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, artt. 3, 4 e 6, in relazione al D.L. n. 338 del 1989, art. 1 e all'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il rapporto contributivo è autonomo rispetto al rapporto di lavoro, che la legge sulle cooperative non contiene deroghe in materia contributiva e che la base imponibile resta quella del minimale contributivo anche in caso di riduzione retributiva deliberata per crisi aziendale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza della Corte d'appello di Torino e rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio secondo cui, anche quando una cooperativa deliberi uno stato di crisi e riduca i trattamenti economici dei soci lavoratori, la contribuzione previdenziale deve essere calcolata sul minimale contributivo previsto dalla legge e non sui minori importi effettivamente corrisposti. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1

    Il trattamento economico del socio lavoratore deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e non può essere inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o di categoria affine.

  • L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 4, comma 1

    La disciplina previdenziale del socio di cooperativa è quella prevista per le diverse tipologie di rapporto di lavoro adottabili dal regolamento della cooperativa, nei limiti di quanto previsto dall'art. 6.

  • L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 4, comma 3

    La delega al Governo mirava alla graduale equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

  • L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 6

    Il regolamento della cooperativa può prevedere, nel piano di crisi aziendale, riduzioni temporanee dei trattamenti economici integrativi e forme di apporto dei soci lavoratori, ma la norma non contiene deroghe agli obblighi contributivi e non consente di incidere sul minimale contributivo.

  • L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 2

    Fuori dalle ipotesi espressamente previste, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto al solo trattamento economico minimo; se le contiene, la clausola è nulla.

  • D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389

    La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella prevista da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

  • D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, art. 3

    Ha previsto l'aumento graduale dell'imponibile contributivo per i soci di cooperativa fino al raggiungimento del criterio di equiparazione al minimo contrattuale applicato ai lavoratori dipendenti.

  • D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, comma 1, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638

    Richiamato quale precedente criterio del c.d. minimo dei minimi, utilizzato nel percorso di graduale incremento dell'imponibile contributivo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione sistematica delle norme; la Corte ha dato prevalenza al dato testuale e sistematico che esclude deroghe contributive implicite.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la fissazione del termine per il deposito della motivazione all'esito della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Le agevolazioni o deroghe al trattamento economico dei soci lavoratori deliberate nell'ambito di un piano di crisi aziendale incidono, nei limiti consentiti dalla legge cooperativa, sul rapporto retributivo interno, ma non determinano di per sé una deroga alla base imponibile previdenziale stabilita dal minimale contributivo.
  • La contribuzione previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa resta autonoma rispetto al rapporto di lavoro e segue il principio di indisponibilità dei diritti previdenziali: una riduzione concordata o deliberata della retribuzione non può comprimere l'obbligo contributivo oltre quanto consentito dalla disciplina generale.
  • Il minimale contributivo ex art. 1 D.L. n. 338 del 1989 si applica anche alle cooperative, sicché la base di calcolo dei contributi non coincide con i minori importi effettivamente erogati quando questi siano inferiori ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  • Per derogare al trattamento economico minimo dei soci lavoratori occorre una previsione legale espressa e una deliberazione che dia conto dell'effettività e temporaneità della crisi e del nesso tra crisi e misure adottate; in ogni caso, tale disciplina non può essere estesa in via interpretativa alla contribuzione previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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