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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20745/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Prato che, a seguito dell'annullamento parziale con rinvio di un decreto del GIP (in relazione al sequestro preventivo di 61 macchine da cucire richiesto dal PM ai fini di confisca ex art. 603-bis c.p.), aveva dichiarato 'non luogo a provvedere' ritenendosi incompetente a esaminare la richiesta del pubblico ministero di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo. Lin lamentava che il Tribunale non aveva ottemperato alla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione e aveva violato le norme sul giudice del rinvio e sulle impugnazioni (tra cui artt. 324, 325, 569, comma 4, e 627 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato nuovamente gli atti al Tribunale di Prato perché, quale giudice dell'impugnazione (riesame/appello cautelare), esamini nel merito la richiesta del pubblico ministero di sequestro preventivo dei macchinari, tenendo conto delle indicazioni già fornite nella precedente sentenza di annullamento parziale. La Corte ha chiarito che il giudice del rinvio non può rifiutare la cognizione attribuitagli dalla sentenza di annullamento e che l'art. 569, comma 4, c.p.p. è applicabile anche al procedimento di riesame/appello cautelare.

Norme richiamate

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    "fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello"

    La Corte interpreta la norma come applicabile anche ai casi di annullamento con rinvio relativi a provvedimenti cautelari e stabilisce che, se la Cassazione annulla con rinvio dopo ricorso immediato, gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello (qui identificato nel tribunale quale giudice del riesame), che ha l'obbligo di decidere sul merito.

  • art. 324, cod. proc. pen.

    Rilevato nel contesto della devoluzione della competenza al giudice indicato nella sentenza di annullamento; la sentenza di rinvio attribuisce competenza al giudice del rinvio che non può essere sindacata in sede diversa salvo nuovi fatti.

  • art. 325, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina il ricorso per cassazione e le sue conseguenze nel contesto del 'ricorso per saltum' e dell'immediatezza dell'impugnazione; contestualizza la natura del rimedio esperito.

  • art. 627, primo comma, cod. proc. pen.

    Usato per affermare che, in caso di devoluzione del giudizio, la competenza attribuita dalla sentenza di annullamento non può essere rimessa in discussione nel giudizio di rinvio salvo nuovi fatti che ne giustifichino la variazione.

  • art. 603-bis c.p.

    Norma sostanziale penale richiamata in relazione al reato per cui è stato disposto il sequestro (sfruttamento del lavoro) e che fonda la possibilità di confisca dei beni strumentali; la Corte ha rilevato carenza motivazionale sulla configurabilità del reato nel provvedimento originario.

  • art. 568 e ss., Libro IX, Titolo I, cod. proc. pen.

    Richiamate le disposizioni generali sulle impugnazioni (568-592) per affermare che il riesame/appello cautelare è un mezzo di impugnazione e che, ove compatibili, si applicano le regole generali previste per le impugnazioni.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato solo in riferimento alla trattazione del ricorso secondo la disciplina emergenziale/temporanea prevista dal decreto; non è centrale nella motivazione sul merito ma segnala il quadro procedurale.

Massime di principio

  • La sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione attribuisce competenza al giudice indicato nel dispositivo e, salvo sopravvenienza di nuovi fatti, il giudice del rinvio è tenuto a decidere sul merito della questione devolutagli.
  • Il riesame e l'appello cautelare sono qualificati come mezzi di impugnazione e, per quanto compatibile con le loro caratteristiche, si applicano le regole generali sulle impugnazioni (incluso l'art. 569, comma 4).
  • Quando la Cassazione annulla con rinvio dopo un ricorso immediato, gli atti devono essere inviati al giudice competente per l'appello/riesame e quest'ultimo può e deve decidere anche sulle richieste cautelari (es. conversione in sequestro preventivo), valutando il merito e gli elementi indiziari pertinenti.
  • Un tribunale del riesame non può declinare la cognizione attribuitagli dalla Corte di cassazione invocando una presunta esclusiva competenza del GIP, a meno che non emergano fatti nuovi che mutino la competenza.
  • In presenza di motivazioni apparenti o carenti su questioni essenziali (come la configurabilità del reato che giustifica la confisca), la Corte può annullare parzialmente con rinvio affinché il giudice del riesame provveda corredando la decisione delle necessarie valutazioni.

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