Sentenza n. 4939/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-NA/L/Q/2023/101918 al lavoro subordinato, emesso e notificato dalla Prefettura di Napoli il 21/07/2025, nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato nel marzo 2023 ed era entrato regolarmente in Italia nell'ottobre dello stesso anno. L'Amministrazione, tuttavia, aveva omesso per lungo tempo di convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonostante le richieste dell'interessato. Nel frattempo il ricorrente aveva iniziato un rapporto di lavoro subordinato con altro datore, documentato da un contratto a tempo determinato del 3 giugno 2025. Dopo la convocazione del 16 giugno 2025, l'Amministrazione aveva rilevato la carenza della documentazione prescritta e, il 21 luglio 2025, aveva revocato il nulla osta. Il ricorso deduceva: violazione degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies l. 241/1990, per mancato rispetto dei limiti sostanziali e temporali dell'autotutela e difetto di motivazione; violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio e pretermissione delle garanzie partecipative; mancata valorizzazione della documentazione già presente nel fascicolo amministrativo relativa al datore di lavoro; violazione delle circolari ministeriali richiamate; violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998; omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal ricorrente; violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 6 l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente il secondo e il terzo motivo e assorbendo le ulteriori censure. Ha ritenuto decisivi l'ingresso regolare del ricorrente in Italia in forza del nulla osta originario, la prolungata inerzia dell'Amministrazione nel convocare le parti, il considerevole tempo trascorso tra il rilascio e la revoca del nulla osta e la non imputabilità di tale ritardo al ricorrente. Secondo il giudice, l'Amministrazione ha irragionevolmente trasferito sull'interessato l'alea derivante dal decorso del tempo e dalle conseguenti sopravvenienze. Il ricorrente aveva pertanto una pretesa ragionevole a essere nuovamente convocato per verificare in concreto la permanenza dei requisiti necessari alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche considerando la nuova occasione lavorativa documentata prima dell'adozione della revoca. La determinazione impugnata è stata annullata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata con riferimento ai limiti dell'annullamento del provvedimento, ma il TAR non ha deciso autonomamente la relativa censura, avendo assorbito le ulteriori doglianze.
La disposizione è stata richiamata per contestare il rispetto dei limiti sostanziali e temporali dell'autotutela; la decisione è stata tuttavia fondata principalmente sull'irragionevole imputazione al ricorrente degli effetti del ritardo amministrativo.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Sono stati invocati per la violazione delle garanzie partecipative e per l'omessa comunicazione di avvio; le relative censure sono state assorbite dopo l'accoglimento del ricorso sui motivi esaminati.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La norma è stata richiamata dal ricorrente, ma il TAR non ha sviluppato una specifica interpretazione, avendo assorbito la censura.
È stato dedotto in relazione al dovere di istruttoria e al giusto procedimento; la relativa questione è stata assorbita.
Massime di principio
- Quando il procedimento conseguente a un nulla osta al lavoro subordinato si protrae per lungo tempo per inerzia dell'Amministrazione, gli effetti sfavorevoli derivanti dal decorso del tempo e dalle sopravvenienze non possono essere automaticamente imputati al cittadino straniero che abbia fatto ingresso regolare in Italia.
- La revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, adottata dopo un significativo ritardo dell'Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, è irragionevole se trasferisce sull'interessato l'alea delle conseguenze generate dal ritardo amministrativo.
- In presenza di un ingresso regolare fondato sul nulla osta originario e di una prolungata inerzia amministrativa, l'interessato ha una pretesa ragionevole a essere nuovamente convocato affinché sia verificata in concreto la permanenza dei requisiti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche alla luce di una nuova attività lavorativa documentata prima della revoca.
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