Cassazione Civile, Ordinanza n. 00825/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Nel giudizio di merito il tribunale aveva liquidato al difensore la somma complessiva per l'attività svolta in favore del fallimento nell'ambito di un'azione di responsabilità contro gli organi sociali, ma aveva escluso un compenso autonomo per la fase esecutiva del sequestro conservativo, ritenendo che la trascrizione del sequestro rientrasse nella fase decisionale del procedimento cautelare. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 25 l.f., 669 c.p.c., 2233 c.c. e 4, comma 5, lett. e) ed f), D.M. 55/2014, sostenendo che l'esecuzione del sequestro conservativo richieda attività distinta, anche con apertura di fascicolo diverso e possibile giudice territorialmente diverso, e che la trascrizione costituisca una prestazione professionale da compensare autonomamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che l'esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili si realizza mediante la trascrizione del provvedimento autorizzativo presso il conservatore, attività materiale che non richiede la notificazione del provvedimento al debitore. Quanto all'attività difensiva connessa alla consegna del provvedimento per la trascrizione, essa è già remunerata nel compenso per la fase decisionale del procedimento cautelare, per analogia con la previsione dell'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014, che include nella fase decisionale l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo. La Corte ha inoltre escluso che l'attività di esecuzione del sequestro coincida con quella propria del pignoramento, osservando che iscrizioni, trascrizioni e ulteriori adempimenti tipici dell'esecuzione forzata rilevano solo se il sequestro si converte in pignoramento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25 l.f.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione
art. 4, comma 5, lett. e) D.M. 55/2014
invocato dal ricorrente per sostenere l'autonomia del compenso per la fase esecutiva; la Corte ne esclude l'applicazione nel senso preteso, ritenendo che la trascrizione del sequestro sia già ricompresa nel compenso della fase decisionale per analogia con la disciplina della fase decisoria
art. 4, comma 5, lett. f) D.M. 55/2014
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'autonoma liquidazione; la Corte non lo considera decisivo ai fini della configurabilità di un ulteriore compenso
la Corte afferma che non richiede la comunicazione al debitore del provvedimento autorizzativo per l'esecuzione del sequestro, ma solo che il sequestro sia eseguito entro trenta giorni dall'emissione o dal deposito, a pena di inefficacia
dispone che l'esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili avviene tramite trascrizione del provvedimento autorizzativo
art. 4 comma 5 lett. d) D.M. 55/2014
la fase decisionale comprende l'esame del provvedimento conclusivo e un atto di natura pubblicitaria; tale previsione, riferita espressamente al giudizio di merito, è applicata in via analogica al procedimento cautelare per ritenere compresa la trascrizione del sequestro nel compenso già liquidato
art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- Nell'esecuzione del sequestro conservativo immobiliare, la trascrizione del provvedimento autorizzativo costituisce l'atto esecutivo previsto dalla legge e non richiede la previa comunicazione o notificazione al debitore, quando tale adempimento non sia espressamente imposto dalla disciplina processuale.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, l'attività difensiva necessaria alla consegna del provvedimento per la trascrizione del sequestro può essere ricompresa nella fase decisionale del procedimento cautelare, se presenta identità di ratio con gli adempimenti pubblicitari previsti per il giudizio di merito.
- Non è configurabile un autonomo compenso per attività che, pur svolgendosi in ambito esecutivo, si risolvano in adempimenti materiali o pubblicitari già considerati nella liquidazione della fase processuale precedente, salvo che la tariffa o il decreto ministeriale prevedano distintamente una voce ulteriore e non sovrapponibile.
- Le attività tipiche del pignoramento non possono essere automaticamente trasposte alla fase di esecuzione del sequestro conservativo, poiché eventuali iscrizioni, trascrizioni o interventi successivi rilevano solo ove il sequestro si converta in pignoramento.
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