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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10663/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo vizi motivazionali in relazione alla condanna per furto in abitazione e ricettazione, nonché al trattamento sanzionatorio. In particolare ha contestato: la ricostruzione del suo coinvolgimento nel furto presupposto; la valutazione del valore dei beni ricettati ai fini della particolare tenuità del fatto; il giudizio sulla recidiva specifica; il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici e non specifici ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché in larga parte miravano a una nuova valutazione delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse in cassazione, e perché non si confrontavano in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che tutti i motivi fossero privi del requisito di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p. e, inoltre, che le doglianze difensive fossero in sostanza reiterative dell'appello e tendessero a una rivalutazione del compendio probatorio. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    È richiamato come una delle norme incriminate oggetto delle censure difensive; il testo non esplicita una specifica interpretazione della fattispecie oltre al riferimento alla condanna impugnata.

  • art. 648, comma 2 c.p.

    È richiamato con riguardo alla contestazione di ricettazione; la Corte lo menziona solo come base della doglianza e per il tema della particolare tenuità del fatto in relazione al valore del bene ricettato.

  • art. 99, comma 2 c.p.

    È richiamato in relazione alla recidiva specifica e al relativo giudizio di merito compiuto dai giudici di appello.

  • art. 62-bis c.p.

    È richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato sulla base degli elementi negativi e dell'assenza di elementi positivi.

  • art. 581 c.p.p.

    La Corte lo applica quale norma che impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di ricorso.

  • art. 133 c.p.

    È indicato come parametro per valutare sia la particolare tenuità del fatto, dopo l'accertamento della lieve consistenza economica del bene, sia la recidiva, in termini di maggiore colpevolezza e capacità a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    È implicitamente richiamato nella statuizione finale di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico non solo in senso interno, ma anche in relazione alla motivazione della sentenza impugnata: non basta riproporre in modo generico le censure già svolte in appello.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti del compendio processuale.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto nella ricettazione, il valore del bene è un parametro preliminare e decisivo: se il bene non è di esiguo valore, la tenuità è esclusa; solo se il valore è lieve possono assumere rilievo gli ulteriori criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • In caso di recidiva specifica, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito accerti concretamente sia il presupposto formale della precedente condanna per delitto non colposo della stessa indole, sia il presupposto sostanziale della maggiore colpevolezza e capacità a delinquere.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato se il giudice valorizza gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare analiticamente ogni singola allegazione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della prova

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