Cassazione Penale, Ordinanza n. 31220/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello è rimasta ferma; non vi è stata alcuna modifica del decisum di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per evasione. Nel ricorso in Cassazione deduceva: primo, l'erroneità della ricostruzione della responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e dei fatti; secondo, l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; terzo, censure sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo diretto a una non consentita rivalutazione del merito, il secondo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza d'appello, e il terzo manifestamente infondato.
Norme richiamate
Reato oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della tipicità, ma considera la decisione di merito sorretta da adeguato apparato argomentativo.
La causa di non punibilità non è riconoscibile quando la condotta non è estemporanea e si protrae nel tempo; la doglianza deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito che esclude la particolare tenuità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio né la proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti; il ricorso deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli apprezzamenti di merito già compiuti.
- La doglianza sulla responsabilità è inammissibile quando non si misura realmente con gli elementi di prova valorizzati dal giudice di merito e con la logica complessiva del relativo apparato argomentativo.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile o comunque infondata se formulata in modo generico e senza confrontarsi con le ragioni della decisione di merito, specie quando la condotta sia stata ritenuta non estemporanea e protratta nel tempo.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono destinate a essere respinte se la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente e non illogica, e se il ricorso non evidenzia specifici vizi di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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