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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10691/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello articolando due motivi: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello riformato l'assoluzione di primo grado (capo 2 e 3) senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; sosteneva che la nuova disciplina non fosse applicabile perché la sentenza impugnata era anteriore alla riforma (richiamando il principio delle Sez. U, Lista) e che, comunque, la impugnazione del PM riguardava la valutazione del contenuto dichiarativo della persona offesa, rendendo necessaria la rinnovazione. (2) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 572, 609-bis, 582 c.p. e 530 c.p.p.: censurava la riconferma della responsabilità nonostante presunte discrepanze nelle dichiarazioni della persona offesa, la mancanza di prova dell'abitualità delle condotte (maltrattamenti) e l'assenza di riscontri tipici per la violenza sessuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria non era necessaria quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato secco e, in ogni caso, l'impugnazione del pubblico ministero non era fondata su censure attinenti alla valutazione delle prove dichiarative decisive. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite sul principio tempus regit actum relativo alle norme processuali applicabili agli atti/procedimenti ancora non esauriti e sulla portata della novella dell'art. 603 c.p.p. La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: ha ritenuto legittima la conferma della responsabilità sulla base della valutazione di attendibilità e credibilità della persona offesa operata dalla Corte d'appello (coerenza del racconto, assenza di moventi calunniatori, riscontri esterni) e ha ricordato che, purché sottoposta a vaglio rigoroso, la testimonianza della persona offesa può da sola fondare la condanna. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; al ricorrente sono state addebitate le spese e applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice ... dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza ...

    La norma disciplina l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello in caso di impugnazione del PM relativa alla valutazione di prove dichiarative; la Corte ha ritenuto applicabile la nuova formulazione ai procedimenti di appello ancora pendenti (principio tempus regit actum) e ha precisato che il rito abbreviato secco esclude in linea di principio l'obbligo di rinnovazione nei casi valutati

  • art. 572 cod. pen. (maltrattamenti)

    La norma punisce la sottoposizione continuata della vittima a vessazioni tali da cagionare sofferenze e mortificazioni persistenti; la Corte territoriale ha ritenuto integrata l'abitualità delle condotte sulla base del complesso degli episodi riferiti dalla persona offesa e dei riscontri

  • art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale)

    La condotta è stata ritenuta integrata dalla Corte di appello in quanto la persona offesa aveva manifestato dissenso e l'imputato l'avrebbe comunque costretta a subire rapporti sessuali; la Cassazione ha confermato che tale valutazione rientra nel sindacato di merito, non censurabile in via ordinaria

  • art. 582 cod. pen. (lesioni)

    La Corte d'appello ha ritenuto che lo stato di denutrizione/disidratazione causato dalle condotte vessatorie integrasse una 'malattia' rilevante ai fini delle lesioni aggravate; la Cassazione non ha ravvisato vizio logico nella motivazione

  • art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Le regole che prescrivono riscontri esterni non sono sempre richieste: la testimonianza della persona offesa può, previa verifica rigorosa di credibilità, fondare la condanna anche senza riscontri esterni dettagliati

  • art. 11 preleggi (principio tempus regit actum)

    Le Sezioni Unite hanno richiamato il principio per stabilire che le norme processuali si applicano in base al momento in cui gli atti/procedimenti vengono compiuti; pertanto la novella dell'art. 603 c.p.p. si applica agli atti del procedimento non ancora esauriti alla data di entrata in vigore

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 603 c.p.p.)

    Ha novellato l'art. 603 c.p.p.; la Corte l'ha ritenuta applicabile alle fasi del procedimento non ancora esaurite dalla data di efficacia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha irrogato la sanzione non ravvisando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La novellata disciplina dell'art. 603 c.p.p. si applica agli atti/processi di impugnazione non ancora esauriti alla data di entrata in vigore: il principio tempus regit actum riguarda il momento del compimento dell'atto/procedimento, non la data di instaurazione del giudizio.
  • Nel caso di rito abbreviato secco, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello è generalmente escluso; tuttavia, se l'impugnazione del PM riguarda specificamente e in modo decisivo la valutazione di prove dichiarative assunte in primo grado, la rinnovazione può essere prescritta.
  • La Cassazione non rivede liberamente la valutazione della prova di merito: le critiche devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della Corte territoriale (ex art. 581 c.p.p.) per essere ammesse.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire base sufficiente per la condanna se sottoposte a un esame più rigoroso di credibilità e, se ritenute attendibili dal giudice, non è obbligatorio che ogni segmento della narrazione sia avvalorato da riscontri esterni.
  • I motivi di ricorso che si limitano a riproporre in sede di legittimità censure in fatto, senza un'analisi critica della motivazione di merito, sono spesso inammissibili.
  • Chi impugna deve specificare in che modo la valutazione delle prove dichiarative sia stata erronea e perché la rinnovazione dell'istruttoria sarebbe stata necessaria; altrimenti il giudice d'appello e la Cassazione possono ritenere fondata la decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo casi di assoluta mancanza di colpa, condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

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