Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37457/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a contestare l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del G.I.P. Michaele Sapio. La ricusazione era fondata sull'esistenza di un decreto che avrebbe disposto il giudizio in un altro procedimento (proc. n. 736/2022 R.G. G.i.p.), tale decreto non allegato alla dichiarazione di ricusazione. Il ricorrente ha dedotto che i documenti erano atti di un procedimento diverso e quindi non accessibili al ricusante, che la Corte territoriale aveva utilizzato senza contraddittorio un provvedimento presidenziale di rigetto dell'istanza di astensione (violazione del diritto di difesa), e ha sostenuto che sussisteva un concorso necessario tra il fatto ascritto a lui e quello per cui il G.U.P. aveva disposto il giudizio, rilevando pertanto incompatibilità del giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui la dichiarazione di ricusazione deve essere corredata dalla documentazione a supporto (art. 38, comma 3 e art. 41 cod. proc. pen.), richiamando giurisprudenza consolidata. Ha escluso la fondatezza dell'eccezione circa l'impossibilità di procurarsi gli atti, osservando che il ricorrente avrebbe potuto chiedere copia ex art. 116 cod. proc. pen. Ha ritenuto irrilevante l'asserita violazione del contraddittorio e ha assorbito l'esame del terzo motivo. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (equo importo determinato in euro 3.000) ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. per l'evidente inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    art. 38, comma 3, cod. proc. pen.

    La dichiarazione di ricusazione deve essere corredata della documentazione idonea a comprovare le cause allegate; il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'inammissibilità della dichiarazione.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    art. 41, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce la sanzione di inammissibilità per la dichiarazione di ricusazione non conforme ai requisiti formali (compresa la mancata produzione di documenti a sostegno).

  • art. 116 cod. proc. pen.

    Consente alla parte interessata di chiedere copia di atti processuali prospettando l'interesse; la Corte ha richiamato questa norma per escludere l'eccezione di impossibilità di procurarsi gli atti invocati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'eventuale versamento alla Cassa delle ammende per ricorsi evidentemente infondati o manifestamente inammissibili; applicata per determinare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine al contraddittorio e alla valutazione di atti; la Corte non ha ritenuto fondato l'argomento e non ha riconosciuto violazione dell'art. 111 Cost. in relazione a questo profilo.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in tema di utilizzazione di atti; la pronuncia non ha accolto la censura, ritenendo corretta la procedura applicata dalla Corte territoriale.

  • art. 479 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato a carico dell'imputato (riferita nelle premesse): non è determinante per la valutazione dell'ammissibilità della ricusazione, che è questione di regolarità formale.

  • art. 61, n. 2 cod. pen.

    Richiamato nella ricostruzione fattuale come circostanza rilevata dal pubblico ministero (motivazione di profitto), ma non incisivo sulla questione processuale dell'ammissibilità della ricusazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiesto dal ricorrente sul punto del diritto di difesa/contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione, atteso che l'inammissibilità è fondata su ragioni formali e la parte avrebbe potuto ottenere gli atti richiesti.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione è un atto rigorosamente formale: deve indicare e documentare le cause invocate, pena l'inammissibilità ai sensi degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen.
  • Se i documenti fondanti la ricusazione sono atti di altro procedimento, il ricusante non può semplicemente invocarne l'esistenza: deve procurarsene copia o dimostrare l'impossibilità concreta, anche avvalendosi dell'istituto di cui all'art. 116 cod. proc. pen.
  • La Corte può dichiarare l'inammissibilità della ricusazione con ordinanza senza entrare nel merito se manca la documentazione essenziale; ciò non equivale automaticamente a una violazione del diritto di difesa quando la carenza è formale e rimediabile.
  • L'utilizzo o la citazione di provvedimenti presidenziali o di altri atti in sede di decisione non comporta di per sé violazione del contraddittorio, salvo che dalla loro impiego derivi un pregiudizio concreto non rimuovibile con i normali rimedi processuali.
  • Ricorsi o impugnazioni manifestamente infondati o formalmente inammissibili possono dar luogo a sanzioni economiche ex art. 616 cod. proc. pen.; è quindi consigliabile valutare preventivamente la documentazione necessaria prima di proporre impugnazioni basate su elementi non prodotti.
  • La prospettazione di un rapporto di 'concorso necessario' tra fatti diversi non sostituisce l'onere probatorio/formale richiesto per la ricusazione: occorre dimostrare in modo documentale la condotta del giudice incompatibile con il giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.