Cassazione Penale, Sentenza n. 30118/2025 del 02/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, pur riducendo la pena in forza di un concordato inter partes, ha deciso in modo difforme rispetto all'accordo riguardo al reato indicato nel capo B) (riqualificato in base alla sentenza di primo grado). Il ricorso deduce: (i) violazione dell'art. 599-bis c.p.p. perché la Corte ha applicato un trattamento sanzionatorio non conforme all'accordo negoziato, con conseguente inefficacia dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3-ter; (ii) violazione dell'art. 81 c.p. per la mancata applicazione della continuazione, contestando la valutazione del Tribunale sulla inesistenza di un programma criminoso unitario
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione dell'art. 599-bis c.p.p.) e lo ha considerato assorbente rispetto al secondo. Dall'esame degli atti è emerso che le proposte di concordato presentate (all'udienza del 10/12/2024 e con istanza del 4/12/2024) riguardavano entrambe tutti i reati contestati, sicché la sentenza impugnata ha disposto il trattamento sanzionatorio in termini difformi dall'accordo negoziato. Per effetto di quanto previsto dall'art. 599-bis, comma 3-ter, c.p.p., l'accordo è stato considerato privo di efficacia. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per il giudizio
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che se il giudice decide in termini difformi dall'accordo sul trattamento sanzionatorio, l'accordo è privo di efficacia e la decisione è annullabile; la violazione di quanto concordato comporta l'inefficacia prevista dal comma 3-ter
La questione relativa alla continuazione è stata dedotta dal ricorrente (contestando il mancato riconoscimento della continuazione per assenza di un programma criminoso unitario), ma è stata assorbita dalla dichiarazione di fondatezza del primo motivo; la Corte non ha esaminato nel merito la corretta applicazione dell'art. 81
Richiamato nella ricostruzione dei fatti come norma cui la Corte territoriale aveva riqualificato il capo B); non oggetto di autonoma disamina in Cassazione nella parte decisiva
Massime di principio
- Se il giudice emette una decisione sul trattamento sanzionatorio difformemente da quanto concordato con le parti in un procedimento di concordato, l'accordo può essere dichiarato privo di efficacia ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con conseguente annullamento della sentenza
- Le proposte di concordato devono essere chiare e riferirsi esplicitamente ai reati oggetto dell'accordo; sia la verbalizzazione in udienza sia l'istanza scritta sono elementi rilevanti per stabilire l'oggetto del negozio processuale
- La mancanza di conformità tra quanto pattuito e quanto statuuito dal giudice comporta rischio concreto di annullamento e rimessione del giudizio ad altra sezione, quindi le parti devono vigilare affinché il dispositivo rispecchi l'accordo
- La questione della continuazione (art. 81 c.p.) richiede un esame delle circostanze fattuali per valutare l'esistenza di un programma criminoso unitario; tuttavia, quando sorge un vizio processuale sul concordato che decide il risultato, le questioni successive possono rimanere assorbite
- È prudente che la difesa sia munita della procura speciale/deleghe necessarie e che il consenso del pubblico ministero sia reso in conformità alla proposta effettivamente depositata, per evitare contestazioni sull'oggetto del concordato
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